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REINSERIMENTO IN GAE AL G.L.: VITTORIA ORIZZONTE DOCENTI!

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Ricorso reinserimento in graduatoria ad esaurimento depennati

Su ricorso dall’Avv. Dino Caudullo, con sentenza del 07 maggio 2015, è stata dichiarata l’illegittimità e l’inefficacia della cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento di una docente depennata per non aver prodotto domanda di aggiornamento per il triennio 2014/2017.

Con tale sentenza viene dichiarata l’illegittimità della cancellazione dalle GAE in sé, indipendentemente da una successiva richiesta di reinserimento da parte del singolo docente cancellato. 

La questione del depennamento dalle graduatorie ad esaurimento è emersa già diversi anni fa sin da quando, a partire dal 2006/2007, si verificarono i primi depennamenti di docenti che non avevano prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Sino ad oggi, infatti, erano state accolte le tesi di alcuni ricorrenti i quali, essendo stati depennati e chiedendo il reinserimento nei successivi aggiornamenti e avendo ricevuto un diniego dall’amministrazione, avevano proposto ricorso al Giudice del Lavoro.

Con la Sentenza in questione, invece, viene dichiarata per la prima volta, l’illegittimità del depennamento sic et simpliciter.

Pertanto, il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso, ha ordinato all’Amministrazione l’immediato reinserimento della docente nelle graduatorie dalla quale era stata cancellata.

Si tratta di un importantissimo precedente che potrà certamente tornare utile ai numerosissimi docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda in occasione delle procedure di aggiornamento per il triennio 2014/2017.

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