fbpx

1517

Alcuni docenti ci scrivono in merito alla possibile mancata applicazione dell’art 37 del CCNL/2007 da parte dei Dirigenti scolastici che riguarda il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile e il mantenimento del supplente fino al termine delle lezioni più gli scrutini.

Le segnalazioni che arrivano in redazione riguardano soprattutto i docenti supplenti di sostegno e il dubbio se nel calcolo dei 150/90 gg di assenza del titolare debbano o meno rientrare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) anche se il docente titolare ha effettuato dei rientri formali.

DOCENTI DI SOSTEGNO E RIENTRO DOPO IL 30 APRILEfuturo sicuro 2

L’art 37 dispone che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Come si evince chiaramente dall’art. citato non c’è nessun riferimento o differenza che riguarda le classi di concorso, il posto comune o di sostegno, né tanto meno sono menzionati gli ordini di scuola.

Non potrebbe infatti essere diversamente dal momento che il fine dell’art è il riconoscimento della continuità didattica degli allievi indipendentemente se disabili o meno, se appartenenti alla scuola dell’infanzia o primaria e così via.

Non esiste quindi alcun dubbio che la norma vada applicata a tutti i docenti supplenti e in tutti gli ordini e gradi di scuola, senza operare alcuna interpretazione arbitraria.

Giova inoltre ricordare al Dirigente che il principio generale è che “Nell’applicare la legge, non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

Pertanto invitiamo i Dirigenti ad attenersi alla norma e ad applicarla qualunque sia il posto che occupi il docente (comune o di sostegno) e di qualunque ordine di scuola si tratti.

Il DS, quindi, non può autonomamente attribuire alla norma un altro significato che risulterebbe alquanto arbitrario.

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (VACANZE DI NATALE E DI PASQUA)

Nei 150/90 giorni di assenza vanno ricompresi pure i periodi di sospensione delle lezioni, a nulla rilevando se il docente durante tali periodi rientri in servizio ancorché formalmente.

Infatti, l’art. 37 così come formulato nell’attuale CNNL contiene questa novità rispetto al precedente art. 34:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, IVI COMPRESI I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

“….per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….”.

L’ex art. 34 è stato appositamente integrato rispetto al precedente CCNL del ’95 e riconfermato in quello attuale (ora art. 37), pertanto i periodi di sospensione delle attività didattiche sono da ricomprendere nei 150/90 gg. di assenza, ed un eventuale rientro formale del docente durante tali periodi NON INTERROMPE la continuità didattica.

In poche parole, coerentemente con ciò che accade anche con gli artt. 7/4 e 7/5 del Regolamento delle supplenze (DM 131/07), la continuità didattica, che in buona sostanza non è tanto un diritto del docente supplente quanto degli allievi, è interrotta solo con il rientro effettivo in classe del docente titolare, ma non può invece essere interrotta da un rientro formale dello stesso durante la sospensione delle lezioni perché appunto è sospesa l’attività di insegnamento (la continuità è infatti “didattica”…).

Pertanto, il diritto degli allievi nel continuare ad avere lo stesso docente è garantito appunto dal fatto che il titolare non è rientrato fisicamente in classe.

Per fare quindi un esempio, se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile ed è stato sempre assente dall’inizio dell’anno o comunque per almeno 150 gg. (90 per le classi terminali) ma è rientrato formalmente durante le vacanze di Natale e di Pasqua (ovvero durante tali periodi non produce alcuna certificazione di assenza), il diritto del supplente a rimanere in servizio rimane intatto in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono da considerarsi compresi nell’assenza minima richiesta (150/90 gg.).

In questo articolo