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PERSONALE ATA – Nomine definitive all’avente titolo, i collaboratori possono chiedere aspettativa per essere utilizzati nei profili di AA e AT?

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eipass-informatica1In questi giorni alcune province hanno già pubblicato le graduatorie definitive per i profili ATA, presto le scuole si appresteranno a nominare all’avente titolo. In alcune realtà le nomine saranno congiunte, in altre saranno le singole istituzioni scolastiche a nominare.

Il ritardo di tali nomine in corso d’anno scolastico aprono a qualche interrogativo circa le aspettative che chiederanno i collaboratori scolastici di ruolo per essere poi utilizzati nei profili di AT o AA. A tal proposito riceviamo e pubblichiamo una raccolta di note e circolari che possono aiutare a capire come comportarsi e se lo si ritiene a presentare ricorso.

OPERAZIONI DI NOMINA ALLA’AVENTE TITOLO

Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale     amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria,    degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

L’Art. 59 del CCNL Comparto Scuola, al comma 1, dispone che “Il Personale ATA può accettare, nell’ambito del Comparto Scuola, contratti a tempo determinato di durata NON INFERIORE AD UN ANNO, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede.”

Dalla lettura dello stesso, si evince chiaramente ed inequivocabilmente che devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni per poter stipulare contratti di supplenza con personale di ruolo già in servizio:

1)    Titolarità di sede da parte dell’aspirante a supplenza;
2)    Supplenza disponibile per non meno di un anno (dove per “Anno” si intende anche fino al 30 giugno).

Pertanto, alla data attuale – 23.02.2015, data della pubblicazione delle graduatorie definitive di cui in oggetto, la seconda condizione non può essere soddisfatta, in quanto un eventuale supplenza risulterebbe di gran lunga inferiore ad un anno.

La nota prot. n. 1655 del MIUR del 20.09.2005, la quale ha come oggetto:

“Personale ATA – Assunzioni a Tempo Determinato fino alla nomina degli aventi diritto per l’Anno Scolastico 2005/2006 – Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza Fascia – D.M. 09.06.2005, n. 55”,

dispone che “…solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’Art. 554 del D.Lgs. 297/94 (Graduatorie di I Fascia) e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 34 (Graduatorie di II Fascia), le eventuali residue disponibilità sono assegnate dai competenti Dirigenti Scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto (Graduatorie di III Fascia), con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica…

…qualora le procedure per la definizione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia non si concludano in tempo utile per il conferimento delle citate supplenze, dovranno essere utilizzate le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative alla precedente procedura…

…le predette supplenze cesseranno con l’approvazione in via definitiva delle citate graduatorie…

…TRATTANDOSI DI SUPPLENZE TEMPORANEE CONFERITE SU POSTI DISPONIBILI ENTRO LA DATA DEL 31.12 E FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO, E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’ DI ACCETTAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DA PARTE DEL PERSONALE ATA DI RUOLO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA.””

Dalla lettura della nota (confermata dal MIUR nel contenuto anche per il corrente Anno Scolastico 2014/2015), si evince chiaramente come in essa vengano trattate ESCLUSIVAMENTE le supplenze temporanee fino alla nomina degli aventi diritto su posti disponibili ENTRO IL 31.12 DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, e come queste alla data odierna – 23.02.2015, risultino cessate, in quanto nella stessa data odierna sono state pubblicate le graduatorie definitive di terza fascia di circolo e di istituto di cui in oggetto.

Appare chiaro che, essendo gli attuali posti disponibili a supplenza, di natura diversa da quelli degli aventi diritto, ed essendo tali posti resisi disponibili in data successiva al 31.12, la predetta norma non trova applicazione nella fattispecie attuale.

Pertanto la giurisprudenza di riferimento è costituita dal solo Art. 59 del CCNL Comparto Scuola, che non prevede la possibilità per il personale ATA già di ruolo, di accettare supplenze di durata NON INFERIORE AD UN ANNO, cioè, per il predetto personale, non vi è possibilità di accettare le attuali supplenze, che sono invece da conferire ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui in oggetto che risultino liberi da vincoli contrattuali scolastici.

Teoria avvalorata dal fatto che, trattandosi di posti resisi disponibili per qualunque causa dopo il 31 dicembre, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del D.M. n. 430 del 13/12/2000 – Regolamento delle Supplenze ATA, il conferimento delle supplenze viene demandato ai Dirigenti Scolastici che utilizzeranno le rispettive Graduatorie di Circolo e di Istituto per la copertura dei posti tramite Supplenze Temporanee, che ovviamente non possono essere conferite a Personale ATA di ruolo.

In conseguenza di quanto sopra, ed in assenza di altra norma chiara in merito, che se esiste si invita a produrre, eventuali nomine, su qualsivoglia posto, disposte ai sensi dell’Art. 59 del CCNL Comparto Scuola in favore di Personale ATA di Ruolo, risulterebbero arbitrarie e quindi impugnabili poiché presumibilmente illegittime.

NEL DUBBIO, QUANTOMENO, SI RICHIEDE NOTA DI CHIARIMENTO DA PARTE DEL MIUR.

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