Arrivano a meno di due mesi dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, tre sentenze del Tribunale di Napoli, emesse dal Giudice Coppola, lo stesso che aveva invocato il parere dellaCorte Europea. Il giudice ha emesso tre distinte sentenze fotocopia con cui ha riconosciuto proprio la stabilizzazione delle tre insegnanti precarie (Raffaella Mascolo, Alba Forni e Immacolata Racca) ricorrenti, che avevano portato la loro causa all’attenzione dei giudici comunitari, conclusasi con la sentenza del 26 novembre 2014 della Corte del Lussemburgo di cui ci siamo già lungamente occupati.
Con le sentenze appena emesse il giudice Coppola ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza a partire dal primo giorno del 37esimo mese di servizio di ciascuna ricorrente e il diritto alla ricostruzione di carriera con il conteggio, a fini economici e normativi, della anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale. Ma l’esito dei ricorsi per la stabilizzazione dei precari presso i Tribunali non è scontato in assenza di una indicazione chiara e univoca che dovrà arrivare dalla Corte Costituzionale.
Le sentenze appena emesse hanno infatti stabilito l’immissione in ruolo delle docenti ricorrenti, senza attendere il previsto pronunciamento della Corte Costituzionale a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Va ricordato che si tratta di sentenze tutte di primo grado che possono quindi essere appellate dal Miur e che altri ricorsi simili si sono conclusi con sentenze in cui era stato riconosciuto solo il diritto al solo risarcimento.
Il giudice Coppola del Tribunale di Napoli ha peraltro espresso un pronunciamento opposto rispetto alla sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 30 dicembre (successiva alla sentenza della Corte Europea), e a due precedenti sentenze recenti dei tribunali di Torino e di Sciacca che avevano escluso il diritto alla stabilizzazione ma ammesso quello alrisarcimento.
Va detto che le azioni giudiziarie intraprese per avere il ruolo, anche e a maggior ragione a partire della sentenza emanata dall’Unione Europea lo scorso 26 novembre, non si configurano come ricorsi (cioè atti amministrativi che impugnano un’interpretazione di una legge ritenuta di pregiudizio da chi ricorre), ma sono cause di lavoro da intraprendersi individualmente al Giudice del Lavoro di ciascuna provincia d’interesse. Ciò significa che senza un pronunciamento della Corte costituzionale che possa essere di riferimento peruniformità di giudizio, è chiaro che non tutti i tribunali e i giudici si conformeranno alla linea adottata dal Tribunale di Napoli e in particolare dal Giudice Coppola.
Altri giudici, finora, hanno riconosciuto solo il risarcimento, come già detto, secondo le seguenti determinazioni (che possono essere considerate “tendenze” da tener presenti come esiti possibili delle cause singole):
- Risarcimento forfettario per un ammontare di 20 mensilità;
- Risarcimento variabile da unminimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità;
- Risarcimento corrispondente agli stipendi di Luglio e Agosto non percepiti in carriera precaria (non importa che si sia avuta la disoccupazione, per quei mesi) più gli scatti di anzianità ogni 2 anni (come per i prof. di religione)
- Risarcimento corrispondente agli stipendi di Luglio e Agosto non percepiti in carriera precaria più scatti di anzianità calcolati secondo le direttive del nuovo contratto (ogni 8 anni)
Quindi va detto che le cause di lavoro non garantiscono a tutti i ricorrenti a tutti il ruolo né garantiscono a tutti la stessa forma ed entità di risarcimento in attesa del citato pronunciamento della Corte Costituzionale. Va però tenuto conto che tuttavia costituiscono un forte strumento di pressione sul governo ad effettuare le immissioni in ruolo promesse con la Buona Scuola.
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In allegato le sentenze di stabilizzazione emesse dal Tribunale di Napoli