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Supplenze da Graduatorie di istituto su posti vacanti al 31 agosto o 30 giugno? La normativa

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A offrire un quadro normativo è l’Ufficio Scolastico di Benevento, che si occupa delle supplenze su posti vacanti assegnati dal Dirigente Scolastico dalle graduatorie di istituto in seguito all’esaurimento delle graduatorie provinciali.

EIPASS1Con tale pubblicazione l’Ufficio Scolastico risponde ai quesiti in ordine al temine di durata (31 agosto o 30 giugno) delle supplenze conferite da Graduatorie di istituto.

Cosa si intende per posto “vacante”: è il posto libero dopo i trasferimenti degli insegnanti di ruolo, nonchè resosi disponibile entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, che non sia stato possibile coprire con docenti di ruolo e, in una prima fase, tramite lo scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento, per cui si rende necessario fare ricorso alle Graduatorie di istituto.

L’Ufficio Scolastico di Benevento conferma la normativa, operando un distinguo tra personale docente e ATA, facendo riferimento ai rispettivi Regolamenti delle supplenze

N.B. Supplenza annuale = fino al 31 agosto
Supplenza fino al termine delle attività didattiche = 30 giugno

Si ribadisce pertanto che la gestione del posto disponibile da assegnare a supplenze è sempre di competenza delle Graduatorie ad esaurimento e solo se queste sono esaurite si passa alle Graduatorie di istituto

Ovviamente, come già sottolineato, anche quando la supplenza viene attribuita dal Dirigente Scolastico la tipologia del posto non cambia
Discorso diverso invece per il

Personale Ata 

In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti le eventual residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti Scolastici mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.

Personale docente 

I Dirigenti Scolastici conferiscono supplenze utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti tipologie

a) supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico.

Fonte: http://www.gildacuneo.it/2015/01/supplenze-da-graduatorie-di-istituto-su-posti-vacanti-al-31-agosto-o-30-giugno-la-normativa/

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