La recente nota Miur prot. n. 36384 del 23/12/2014 riepiloga quali sono i permessi per motivi sindacali previsti dalla normativa attualmente vigente.
Permessi sindacali retribuiti
I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt.8-9-10 del CCNQ 7/8/98 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri e orari per:
- l’espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18/12/2002, art.6).
Nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le organizzazioni sindacali devono comunicare per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi ed eventuali successive modifiche.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.
Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell’associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell’assenza e della relativa durata, l’esatta imputazione dell’assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art. 10 CCNQ 7/8/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art. 11 CCNQ 7/8/98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Se le OO.SS. avessero già usufruito dall’1/9/2014 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2015.
Con riferimento ai dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale, il comma 8 dell’art.7 del CCNQ 7/8/98 precisa che i citati dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli art.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.
Cumuli di permessi sindacali retribuiti
Il contratto collettivo nazionale quadro del 27/1/99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali giornalieri e orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA e ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24/11/1999.
Permessi sindacali non retribuiti
Ai sensi dell’art. 12 del CCNQ 7/8/98, i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art. 10, comma 1, hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente. Tali dirigenti che intendano utilizzare i permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10 comma 6, vale a dire “6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso”.
Aspettative sindacali
Sempre ai sensi dell’art. 12 del CCNQ 7/8/98, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’ possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Permessi di spettanza delle RSU
Alle RSU spettano permessi pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attributo nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto dei tetto massimo loro attribuito.