fbpx

COME GESTIRE L’AZZERAMENTO DELLE GRADUATORIE

1387

università2

Riportiamo alcune considerazioni tratte dalla pagina facebook del Dott.Max Bruschi in merito alla “Buona Scuola” e il relativo azzeramento delle graduatorie:

‪#‎labuonascuola alle prese con l’‪#‎azzeragraduatorie, si trova di fronte alla non facile questione della gestione delle immissioni in ruolo. Posto che comunque, ricavato il “fondo” con la legge di stabilità, occorrerà una norma specifica, dall’iter parlamentare non privo di insidie, per tramutare il capitolo di bilancio in effettivi posti a tempo indeterminato.

 

Diamo comunque come postulato le assunzioni, volte a cancellare le GAE e le GM. Resta da definire il come. Nessun problema sui “vacanti e disponibili”, che però coprono molto meno dei 148 mila soggetti da collocare. Sono gli annunciati e largamente risaputi “squilibri” di classe di concorso e geografici rendono problematica la gestione dell’organico funzionale. Provo a fare qualche riflessione aperta, senza la pretesa né di essere esaustivo, né di avere “il verbo in tasca”.PER

Punto primo. Ho sentito parlare di dubbi sull’accesso ai ruoli di classi di concorso desuete. Comprensibilissimo. Ma, ahimè, la frittata fatta a suo tempo è lì sul tavolo. E per quanto di difficile digestione, non vedo come non la si possa mangiare. L’essere parte di una graduatoria permanente, quando non addirittura di una procedura concorsuale “d’annata” e non più ribandita, crea un diritto giuridico che non mi appare aggirabile. E la permanenza comunque, nel sistema, di residui di “vecchio ordinamento” crea comunque una tentazione perenne a resuscitarlo. La considerazione se ne porta dietro una seconda: attenzione, perché non esistono solo le graduatorie del concorso 2012, ma anche, là ove non decadute, le graduatorie di concorsi precedenti. Il personale potrebbe essere al contempo incluso in GAE, ma anche non esserlo. Meglio prevedere tutto, per evitare guai. E infine una terza. In GAE sono inseriti, legittimamente, soggetti con “riserva” in attesa dell’acquisizione del titolo. Vanno ricompresi, comunque, anche se la loro immissione è da procrastinarsi nel tempo. Senza dimenticarsi delle “riserve” del concorso 2012, almeno nei casi dove già ci sono plurime sentenze volte allo scioglimento favorevole.

Punto secondo. In molti sembrano essersi dimenticati che l’immissione in ruolo avviene in anno di prova e su assegnazione provvisoria. Il legislatore del 1994 (anni di vacche grasse) addirittura prevedeva che l’anno di prova fosse valido anche se prestato per un orario inferiore a quello parziale (art. 438 del TU). Dunque, l’organizzazione dell’organico funzionale, anche se non rinviabile, può prevedere tempi consoni di realizzazione. Anche perché, e qui la questione si fa spinosissima, diventa difficile poter prevedere una differenziazione giuridica dell’organico in due o più tronconi, che sarebbe, peraltro, il contrario dell’organico funzionale e farebbe ritornare l’orologio alle vecchie dotazioni organiche aggiuntive, in auge nel decennio 1982/1993.La legge 20 maggio 1982, n. 270 (per molti versi imbarazzante: è la stessa dei concorsi “a zero cattedre”, ma contiene altre chicche, tra le quali la previsione di affidare alle università le abilitazioni), all’articolo 13 prevedeva che le dotazioni organiche fossero implementate di una quota aggiuntiva “risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge”. L’articolo 20 prevedeva che “in prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola, media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d’arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge”. I compiti delle dotazioni organiche erano definiti dall’articolo 14, e sono sovrapponibili, in tutto o in parte, a quanto previsto dalla BS. Ora, fermo restando che le norme sono abbastanza “robuste” e contengono utili spunti procedurali, resta una questione dirimente. Le DOA, quando undici anni dopo si dovette cominciare a mettere ordine nel bilancio statale, furono trasformate in Dotazioni organiche provinciali (DOP), formate da soprannumerari in via di riassorbimento. In sostanza, sin dall’inizio si creò una sorta di “soprannumero permanente”, finalizzato a una stabilizzazione del personale, ma senza una utilizzazione di qualità, con un sistema a canne d’organo che non sarebbe il caso di rinverdire. La “correzione” delle storture, almeno rispetto ai principi, si ebbe poi, ahimè in tempi già di lesina, col dPR 275/1999 sull’autonomia scolastica, il quale prevedeva l’utilizzazione dell’organico funzionale d’istituto, istituito dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e realizzato, sperimentalmente, attraverso il Decreto 22 marzo 1999, n.71. La realizzazione ebbe luci ed ombre, ma il punto “cardine” era che la potestà sull’organico era in gran parte demandata, per il suo utilizzo, alle istituzioni scolastiche, con una duttilità di impiego e permeabilità tra i ruoli che rappresenta la vera “ragion d’essere” di un organico funzionale. Mi sembra una strada da battere, anche perché, anche solo per il capitolo “quadri orari”, i regolamenti vigenti prevedono già i meccanismi utili a favorire le scelte delle istituzioni scolastiche.

 Punto terzo. Gli squilibri territoriali e di classe di concorso (al di là dell’eventuale nuovo assetto delle stesse, che si potrebbe utilmente giovare, però, della risoluzione del “pregresso” data dallo svuotamento) possono essere risolti progressivamente, attraverso oculate scelte concorsuali, che effettuino le necessarie compensazioni. Temo molto, lo confesso, scelte diverse. Se passare le GAE da una dimensione provinciale a una regionale, in analogia con i concorsi, potrebbe non comportare eccessivi problemi, altre soluzioni potrebbero risultare di difficile praticabilità. E irte di contenziosi.

Punto quarto. Ricordarsi della necessaria modifica alla norma sul contingente di organico… “Al comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono aggiunte le seguenti parole: “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche del personale docente ed educativo sono determinate sulla base delle assunzioni disposte a seguito dell’attuazione dell’articolo 1, commi 4 e 5 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. A decorrere dal predetto anno, le assunzioni sono disposte attraverso concorsi biennali per titoli ed esami a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili”.

In questo articolo