Riportiamo il “carteggio” fra un docente e il pro. Tripodi di ASASI. L’oggetto è la sentenza del Tribunale di Caltagirone in merito ad un distacco negato per motivi di studio.
Gentilissima ASASi
“Con l’Ordinanza del Tribunale di Caltagirone emessa in data 17/12/2014 il Giudice del Lavoro, ha accolto totalmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di un docente con contratto a tempo determinato, precario e regolarmente inserito per le classi di concorso A043/AD00/A050/AD02 nelle Graduatorie permanenti ad esaurimento dal 2003, per la disapplicazione del provvedimento del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo Statale nel quale si concedeva il suddetto permesso straordinario per Dottorato di Ricerca, ma senza retribuzione secondo quanto indicato ed interpretato “erroneamente” dalla circolare Miur n. 15/2011. Il docente, vincitore di concorso pubblico nell’ambito del programma di Educazione della prestigiosa Università Complutense di Madrid nell’ottobre del 2013, aveva iniziato, fruendo già di un primo breve permesso regolarmente retribuito nel primo anno accademico 2013/2014, il faticoso percorso di Ricercatore in Formazione per la convalida e proseguimento del programma, con il superamento obbligatorio di esami per la dimostrazione della conoscenza della lingua spagnola e inglese livello B2, frequenza e superamento di specifica disciplina in Metodologia della Ricerca, mobilità internazionale, frequenza di seminari anche con partecipazione diretta e presentazione di apprezzati lavori di ricerca individuali, oltre alla strutturazione di un proprio Programma di ricerca nell’ambito dell’inclusione educativa e dell’attenzione alla diversità…
tutte attività indispensabili alla validazione dell’intero anno accademico da parte della competente Commissione Accademica, finalizzate a poter continuare a pieno regime il secondo anno accademico 2014/2015 e portare a termine (nel 2016) l’importante lavoro di Ricerca. Nel settembre 2014, ottenuto l’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2014/2015 fino al 30/6/2015, presenta regolare domanda di congedo straordinario retribuito per dottorato di Ricerca ai sensi dell’art. 2 L. 476/84, dell’art. 52, comma 57 Legge 448/2001, dell’art. 18 e 19 del CCNL comparto scuola, che la Dirigente rigetta in quanto richiedente la conservazione della retribuzione e disponibile ad accogliere una riformulata richiesta di congedo senza retribuzione, a suo dire non dovuta perché docente precario come suggerito da personale dell’Ambito Territoriale ed indicato dalla circolare Miur n. 15/2011. Davanti ad un provvedimento di questo tipo, il docente, si trova davanti a delle scelte importanti: 1) rinunciare dopo tanti sacrifici ad un significativo percorso di crescita professionale e culturale difficilmente ripetibile o 2) (come deciso) riformulare una “costretta” seconda richiesta come indicato dal primo provvedimento di rifiuto della Dirigente, cioè richiesta di congedo straordinario per dottorato di ricerca non retribuito, ma”riservandosi espressamente di agire per via giudiziaria per il riconoscimento della piena conservazione del trattamento economico e previdenziale” a dimostrazione che non ci può essere alcun tipo di discriminazione tra personale di ruolo e precario così come esplicitato chiaramente dalla normativa di riferimento (L. 476/84, L. 448/2001, art. 6 Dlgs.368/2001, Dlgs 119/2011), dal CCNL di categoria (artt.18 e 19) e dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, sentite le parti nell’udienza del 18/11/2014, si è riservato la decisione fino al 17/12/2014 e con la propria Ordinanza, nella quale, respingendo tutte le motivazioni e riferimenti contrari della difesa della Dirigente, accoglie totalmente il ricorso e le motivazioni del docente precario ma con tanti anni di esperienza alle spalle, riconoscendo il pieno diritto a fruire del congedo straordinario per la continuazione del Dottorato di Ricerca, “non avendo alcun pregio sotto questo profilo i rilievi circa il luogo di svolgimento del dottorato”, con piena conservazione del trattamento economico dovuto, aderendo alla giurisprudenza di merito che ha statuito sul punto (Tribunale di Padova del 4/12/14, Tribunale di Ancona sentenza del 16/10/13, Tribunale di Verona sentenza del 26/5/11, Tribunale di Busto Arsizio sentenza del 15/5/09, Tribunale di Biella Ordinanza del 19/6/12), evidenziando il principio di parità di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e tempo indeterminato espressamente sancito dalla normativa nazionale e comunitaria e in definitiva “condannando l’amministrazione scolastica all’immediato pagamento delle somme dovute per gli arretrati, oltre interessi e rivaluta zione dalle scadenze al saldo”. Un ulteriore provvedimento giudiziario di notevole portata, che elimina completamente eventuali distorte interpretazioni di una circolare che di fatto non presenta alcun valore di innovazione normativa degna di attenzione, a giustificazione di atti illegittimi e palesemente discriminatori, quando la Legge Nazionale, Comunitaria ed il CCNL di riferimento, esplicitano chiaramente la volontà legislativa di promuovere la partecipazione dei dipendenti pubblici (compreso i docenti) meritevoli a percorsi di crescita di così alto spessore ed utilità per tutta la comunità educativa e con un lavoro (Dottorando o Ricercatore in Formazione-Ph.D) che richiede impegno, studio, tempo, sperimentazione ed innovazione difficilmente quantifica bili rispetto al valore sostanziale della possibile ampia qualità spendibile a conclusione di un tale percorso”.
Cordiali saluti
Lettera Firmata
Gentile professore,
Mi compiaccio con lei per aver ottenuto soddisfazione presso il Tribunale di Caltagirone, sezione Lavoro, sia dal punto di vista economico, che giuridico. Tuttavia, a mio avviso, il giudice si sarebbe dovuto limitare a esaminare le sue ragioni e quelle del dirigente alla luce della legge e della norma, evitando interpretazioni personali.
Infatti qui non si tratta solo della circolare Miur n. 15 del 22 febbraio 2011, ma anche e soprattutto della legge 28.12.2001, n. 448 che pone limiti di bilancio alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati e stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario.
Quindi il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.
È chiaro che il limite posto dalla legge alla retribuzione dei lavoratori precari deriva dalla impossibilità dell’amministrazione di far fronte alla spesa conseguente al numero elevato di personale con contratto a tempo determinato che vorrebbe usufruire di dottorato non retribuito dalla università straniera.
Non capisco dunque quale decreto le abbia dedicato l’USRS nell’autorizzarla a svolgere il dottorato all’estero da precario.
Ne deduco che la legge lo impediva, la circolare lo impediva, il decreto dell’USRS non le autorizzava il pagamento, il preside non le autorizzava il pagamento, ma il giudice ha imposto ugualmente il pagamento.
Mi felicito con lei, ma devo continuamente registrare sentenze dei giudici del lavoro che intervengono, non nell’applicazione delle leggi, ma in una interpretazione estensiva contraria agli interessi dell’amministrazione statale. Pubblico in questo numero la copia di un articolo di giornale in cui un giudice si fa intervistare per farsi definire giudice comunista, curatore di opere di Marx ed Engels, collaboratore del quotidiano comunista “Il Manifesto”.
Io credo che, in democrazia, magistratura e politica debbano restare separati e autonomi, ma ormai siamo abituati alle sentenze più stravaganti: a me è capitato un giudice che ha dato ragione ai COBAS che volevano i permessi sindacali retribuiti (sentenza poi riformata in appello), uno che ha promosso d’ufficio 200 bidelli ex esecutori comunali (senza neppure la licenza media) a assistenti tecnici, uno che ha condannato 12 presidi di istituti superiori ad assumere i centralinisti ciechi che in atto ricevono lo stipendio da tre anni senza lavorare e la pianto qui per carità di Patria. Avendo svolto per 15 anni il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio per i tribunali di Palermo e Agrigento, mi meraviglio del fatto che, per i procedimenti riguardanti urbanistica ed edilizia i pubblici ministeri nominino dei consulenti, mentre per quanto riguarda la scuola non lo fanno mai. Sarebbe invece opportuno nominare un ispettore tecnico per redigere una relazione invece di pronunciarsi su casi complessi che disastrano le pubbliche finanze. Basti pensare a come in Italia siano stati nominati 100.000 insegnanti di sostegno invece di 20.000, sulla base di 80.000 sentenze d
ei giudici amministrativi. Abbiamo per sentenza, unico Paese al mondo, più insegnanti di sostegno che di italiano. Abbiamo annullato in tal modo i risparmi conseguiti licenziando i docenti di diritto, di storia dell’arte, di laboratorio, ma anche i bidelli, gli amministrativi e i tecnici.
Per sentenza abbiamo trasformato la scuola in un luogo di assistenza per i diversabili, scuola che però è 26a su 27 nazioni UE in matematica e italiano. Magari lo avessimo deciso per legge, ma abbiamo ristrutturato il bilancio statale per sentenza, con una invadenza della magistratura nella politica senzaprecedenti.
Roberto Tripodi