In attesa della sottoscrizione definitiva del contratto per la mobilità a.s. 2015/16 dei docenti di ruolo (c’è grande aspettativa anche per l’organico funzionale) anticipiamo qualche passaggio relativo alle domande di passaggio di cattedra e/o di ruolo.
L’art. 3 dell’ipotesi di CCNI 2015/16 afferma che “le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova . Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta .”
E ancora che “Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.”
Nulla è scritto per ciò che riguarda il blocco dei tre anni così come invece è disposto per la domanda di trasferimento (art. 2 comma 2 che richiama l’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128).
Pertanto la mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) non ha vincoli di anni ma solo in termini di possesso di specificazione abilitazione e di superamento del periodo di prova.