Una nota riepilogativa delle varie procedure e degli adempimenti degli Uffici e dei candidati.
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 20175 del 29 dicembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure relative al II ciclo del TFA.
Nella nota si sollecitano le istituzioni accademiche ad aggiornare gli archivi dei candidati risultati idonei dopo le prove orali per rendere possibile l’attività di riallineamento e verifica da parte degli Uffici scolastici regionali e di utilizzo delle opzioni da parte dei candidati. Al fine di accelerare la partenza dei corsi ne viene consentita l’attivazione anche in attesa di successivi riallineamenti o opzioni, prevedendo eventuali attività di recupero delle attività già svolte.
Di seguito le principali precisazioni fornite:
- le operazioni di rassegnazione dei candidati in base alle varie opzioni vanno effettuate prioritariamente all’interno della Regione e successivamente per i candidati provenienti da altre
- i candidati in posizione utile per più classi concorso, devono optare, ma conservano il diritto a partecipare in soprannumero ai futuri TFA, per le classi di concorso a cui hanno rinunciato
- i candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, vanno comunque considerati nel numero degli ammessi (se in posizione utile), ma la loro abilitazione risulta comunque con riserva fino ad eventuale sentenza positiva
- per i candidati da ammettere in soprannumero viene confermato quanto già previsto nelDM 312/14, con la precisazione che hanno tale diritto, oltre ai “congelati” e gli idonei del I ciclo di TFA, anche coloro che erano risultati vincitori del I ciclo del TFA e non si sono iscritti o non hanno completato il percorso per cause esterne.
- per quanto riguarda il “congelamento” dell’iscrizione al TFA, si conferma la possibilità in caso di maternità o di gravi motivi di salute e lo si permette anche:
- a coloro che non possono congelare eventuali altri percorsi accademici (dottorato all’estero o in partnership italia-estero)
- a coloro che risultano anche ammessi automaticamente al TFA di strumento musicale per aver completato il II biennio ordinario
- per la fruizione delle “150 ore” si richiama la nota 1646/14, con la quale si fornivano indicazioni agli Uffici di favorirne l’utilizzo, anche attraverso il frazionamento delle quote orarie
- è consentita l’iscrizione ai TFA anche di coloro che siano già in possesso della medesima abilitazione ai fini dell’eventuale miglioramento del punteggio nelle graduatorie.