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TFA secondo ciclo: chiarimenti su iscrizione ai corsi, opzioni, soprannumero e “congelamento”

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Concorso online dirigenti scolasticiUna nota riepilogativa delle varie procedure e degli adempimenti degli Uffici e dei candidati.

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota 20175 del 29 dicembre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure relative al II ciclo del TFA.

abilitazione-chiarimentiNella nota si sollecitano le istituzioni accademiche ad aggiornare gli archivi dei candidati risultati idonei dopo le prove orali per rendere possibile l’attività di riallineamento e verifica da parte degli Uffici scolastici regionali e di utilizzo delle opzioni da parte dei candidati. Al fine di accelerare la partenza dei corsi ne viene consentita l’attivazione anche in attesa di successivi riallineamenti o opzioni, prevedendo eventuali attività di recupero delle attività già svolte.

Di seguito le principali precisazioni fornite:

  • le operazioni di rassegnazione dei candidati in base alle varie opzioni vanno effettuate prioritariamente all’interno della Regione e successivamente per i candidati provenienti da altre
  • i candidati in posizione utile per più classi concorso, devono optare, ma conservano il diritto a partecipare in soprannumero ai futuri TFA, per le classi di concorso a cui hanno rinunciato
  • i candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, vanno comunque considerati nel numero degli ammessi (se in posizione utile), ma la loro abilitazione risulta comunque con riserva fino ad eventuale sentenza positiva
  • per i candidati da ammettere in soprannumero viene confermato quanto già previsto nelDM 312/14, con la precisazione che hanno tale diritto, oltre ai “congelati” e gli idonei del I ciclo di TFA, anche coloro che erano risultati vincitori del I ciclo del TFA e non si sono iscritti o non hanno completato il percorso per cause esterne.
  • per quanto riguarda il “congelamento” dell’iscrizione al TFA, si conferma la possibilità in caso di maternità o di gravi motivi di salute e lo si permette anche:
    • a coloro che non possono congelare eventuali altri percorsi accademici (dottorato all’estero o in partnership italia-estero)
    • a coloro che risultano anche ammessi automaticamente al TFA di strumento musicale per aver completato il II biennio ordinario
  • per la fruizione delle “150 ore” si richiama la nota 1646/14, con la quale si fornivano indicazioni agli Uffici di favorirne l’utilizzo, anche attraverso il frazionamento delle quote orarie
  • è consentita l’iscrizione ai TFA anche di coloro che siano già in possesso della medesima abilitazione ai fini dell’eventuale miglioramento del punteggio nelle graduatorie.

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