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Pensioni Scuola, ecco cosa cambia per chi cessa al 1° Settembre 2015 Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/scuola/pensioni-scuola-ecco-cosa-cambia-per-chi-cessa-al-1-settembre-2015

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All’indomani della pubblicazione della Legge di Stabilità cresce l’incertezza normativa per il personale del comparto scuola che intende cessare entro il prossimo 1° Settembre 2015. Nel provvedimento governativo c’è un mix di misure contrastanti.
La legge di stabilità (legge 190/2014) contiene due misure di segno opposto in grado di produrre effetti importanti sulla pensione dei lavoratori del personale docente ed Ata della scuola. Le novità, lo si precisa subito, dovranno essere necessariamente chiarite da una circolare dell’Inps e/o del Ministero del Lavoro ma per ora ci limitiamo ad un sommario.

PERLa prima è positiva. I lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 2015 i 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) potranno andare in pensione, dal 1° Settembre 2015, senza incorrere nella penalizzazione dell’assegno (quel taglio dell’1-2% sulle quote retributive qualora non siano raggiunti i 62 anni).

In pratica la novità interessa coloro che avevano deciso di restare sul posto di lavoro anche quest’anno perchè, prima della novella, avrebbero subito il taglio dell’assegno. Ora, con la cancellazione della penalità, anche i docenti che si ritrovano in questa condizione potranno accedere alla pensione senza penalità.

L’altra misura produce invece un effetto opposto, ancora molto controverso. La legge di stabilità precisa, infatti che a “decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della pensione stessa”.

Per il comparto scuola la misura dovrebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) significare che nel calcolo dell’assegno può essere considerata utile solo contribuzione accreditata sino alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica calcolata sulla massima anzianità contributiva. Pertanto rispetto al personale della scuola che cessa al 1° Settembre 2015:

– chi ha raggiunto entro il 31.8.2015 (31.12.2015, se si accetta una interpretazione meno restrittiva della norma) i requisiti utili per la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi gli uomini e 41 anni e 6 mesi le donne) non subisce alcun effetto sull’assegno previdenziale;

– chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata nel 2013 o nel 2014 vedrà la propria prestazione calcolata solo con l’anzianità maturata rispettivamente entro il 31.8.2013 o entro il 31.8.2014, le prime decorrenze utili entro le quali sarebbe potuto cessare dal servizio;

– chi ha raggiunto i requisiti vigenti prima della riforma Fornero (es. si pensi alla precedente prestazione di vecchiaia oppure quota 96 oppure 40 anni di servizio), ma non è andato in pensione al 31/8/2011 ed é rimasto in servizio per incrementare la pensione vedrà invece calcolarsi la pensione su di una anzianità contributiva massima pari a 40 anni. E dato che la norma parla di decorrenza, una interpretazione piu’ restrittiva dovrebbe indicare che l’anzianità contributiva non può superare quella maturata al 31/8/2011, prima data utile di accesso al pensionamento.

Non solo. Anche chi si trova nell’ultima ipotesi ed è cessato dal servizio negli ultimi due anni potrebbe rischiare un taglio dell’assegno qualora esso sia stato calcolato su una quota superiore a 40 anni di contributi. La norma infatti ha valore retroattivo. 

Come già detto gli effetti di queste norme dovranno essere precisate nelle prossime settimane ma il personale ha poco tempo per decidere il da farsi. Infatti scade il 15 Gennaio 2015 il termine per presentare domanda di cessazione dal servizio al Miur per centrare la finestra del 1° settembre 2015. Un lasso di tempo troppo breve per digerire queste novità. Per consentire ai lavoratori e agli addetti del settore di comprendere la portata innovativa delle misure sarebbe quindi utile che il Miur prorogasse questa data almeno sino a fine febbraio 2015.

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