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TFA II: Chiarimenti MIUR

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PERIn data 29/12/2014 il Miur con nota n.0020175  chiarisce alcuni punti in merito alla procedura del TFA, riportiamo il testo della nota:

ricorso-stabilizzazioneCon la presente nota si intende dare risposta ai numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito alle procedure inerenti il II ciclo dei percorsi di TFA. Si rappresenta innanzitutto, come già più volte sottolineato, l’esigenza di raccordarsi fattivamente con le Istituzioni accademiche, al fine di condividere la soluzione più idonea alle diverse tematiche esposte.
Prioritariamente, è opportuno richiamare l’attenzione delle Istituzioni accademiche in merito alla necessità di inserire i dati relativi ai risultati delle procedure di selezione sulla piattaforma Cineca. Risulta infatti impossibile, qualora non si disponga di una completa e corretta Banca dati, attivare le procedure di eventuale recupero degli idonei non ammessi in presenza di posti disponibili, secondo le modalità indicate dal DM 698/14.

Procedure di iscrizione 

Come è noto, i candidati hanno avuto la possibilità di partecipare a procedure selettive per più di una classe di concorso, sulla base del titolo di studio di accesso. Ne consegue che i candidati, se risultati vincitori in più di una graduatoria, devono optare per una sola di esse, conservando il diritto alla partecipazione a percorsi di abilitazione successivi per le classi cui rinunciano. Il diritto di opzione va garantito, anche nel caso in cui le procedure si siano espletate in Istituzioni accademiche diverse. A tal fine, si sollecitano gli USR a sottolineare l’importanza del suddetto adempimento, garantendo l’effettività del diritto di scelta.

Nelle ipotesi in cui in una regione vi siano, nel novero dei posti banditi dalle Istituzioni accademiche, candidati provenienti da regioni che non hanno attivato le procedure di selezione, le istituzioni accademiche della regione di destinazione sono autorizzate a implementare il contingente loro assegnato per un numero pari di posizioni. Si ricorda che i candidati provenienti da altre regioni vanno infatti inseriti nella graduatoria della regione di destinazione senza creare graduatorie distinte. Per quanto concerne le procedure di recupero su posti che siano rimasti ulteriormente disponibili, prioritaria, come da DDG 698/2014, risulta essere la redistribuzione dei candidati attraverso la compensazione tra i posti delle istituzioni accademiche della stessa regione, nel caso in cui in una istituzione residuino posti e in un’altra siano presenti candidati idonei in assenza di posti disponibili. A tal fine, gli USR procedono alla suddetta operazione, utilizzando i dati presenti sulla piattaforma Cineca. L’operazione di riassegnazione degli idonei sulla base delle II e III opzioni, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti nelle sedi, è possibile solo al completamento delle procedure in tutte le Regioni, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Miur a seguito della chiusura delle procedure relative a singole classi di concorso. Al fine di garantire la completa redistribuzione degli idonei, sempre nei limiti citati e senza pregiudicare l’inizio dei corsi nelle regioni già pronte ad attivare i percorsi, (stante i ritardi di alcune situazioni, che hanno procrastinato la conclusione delle selezioni oltre il mese di gennaio), le Istituzioni accademiche possono avviare i percorsi e predisporre forme di recupero dei crediti eventualmente già erogati, destinati ai candidati che in un secondo momento si immatricoleranno usufruendo delle loro II e III scelte.

Candidati ammessi con riserva

I candidati ammessi con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che abbiano superato le varie prove sono collocati nelle graduatorie col punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nel test preliminare, nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli. Qualora rientrino nei posti disponibili ovvero nei posti recuperati ad esito delle procedure di ridistribuzione sui posti vacanti, possono iscriversi ai relativi corsi. L’eventuale abilitazione si intende conseguita con riserva fino allo scioglimento della medesima con la sentenza definitiva di merito. Le istituzioni accademiche comunicano a Cineca i nominativi dei candidati che, a seguito della riserva, hanno completato la procedura di selezione, in modo da poter acquisire i risultati del test preliminare ed effettuare i caricamenti delle singole posizioni. Nei casi limite in cui i candidati siano stati ammessi con riserva non effettuando una delle prove, il risultato conseguito nella predetta prova è valutato 0.

Candidati da ammettere in soprannumero

Come noto, sussiste la possibilità di iscriversi in soprannumero per le seguenti categorie: congelati SSIS, COBASLID e BIFORDOC, candidati vincitori I ciclo che non si siano iscritti ai percorsi, che li abbiano sospesi per cause a loro non imputabili o coloro che abbiano optato per una delle classi di concorso cui avevano diritto, ad eccezione, in questo caso, di coloro i quali abbiano già conseguito una delle abilitazioni ricomprese negli ambiti disciplinari 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) e abbiano titolo alla seconda, stante l’unificazione dei percorsi effettuata a partire dal presente II ciclo. Sono ammessi, altresì, gli idonei del primo ciclo. Ad ogni buon fine si rimanda alle disposizioni del DM312/2014.

Candidati che possono ottenere il congelamento dell’iscrizione al TFA

Il percorso di TFA non prevede, in generale, la possibilità di congelamento. Sussistono però alcune eccezioni da tenere in debito conto. Oltre ai candidati vincitori di più procedure, la sospensione con iscrizione a un ciclo successivo è prevista, su richiesta, per i casi di maternità o per gravi e comprovati motivi di salute. In deroga a quanto previsto per  i dottorati di ricerca, possono comunque congelare la partecipazione al TFA i candidati che abbiano vinto o stiano frequentando un dottorato presso una istituzione accademica all’estero o in partnerhip Italia-estero. Sussiste poi il caso dei candidati che stanno concludendo il percorso di abilitazione nella classe di concorso 77/A attraverso i percorsi di nuovo ordinamento e contemporaneamente risultano aventi titolo alla frequenza di altro percorso di TFA. In questo caso, possono congelare la frequenza del TFA II ciclo, risultando prioritaria la scelta a suo tempo effettuata sui percorsi “2+1” della classe di concorso 77/A.

Permessi 150 ore per il diritto allo studio

In analogia con quanto previsto per i Percorsi abilitanti speciali dalla nota 1646/2014, in considerazione del particolare impegno richiesto dal percorso di TFA, si invitano le SSLL a consentire la fruizione dei permessi per il diritto allo studio

Richieste di nulla osta in entrata e in uscita

Si rammenta, infine, che le richieste di nulla osta in entrata o in uscita pervenute agli USR per motivi sopraggiunti sono rimesse, purché debitamente e opportunamente motivate, alla valutazione discrezionale delle SSLL. Il trasferimento può essere effettuato previo accordo delle istituzioni accademiche di partenza e di destinazione e comporta il trasferimento del posto.

PAS e TFA

Nei casi in cui un aspirante abbia conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza del successivamente si trovi nella condizione di aver
superato la procedura selettiva T.F.A. per la medesima classe di concorso risultando vincitore al secondo ciclo TFA o rientri tra gli aspiranti aventi titolo all’iscrizione in soprannumero in quanto idoneo al I ciclo, la frequenza dei percorsi T.F.A. è consentita esclusivamente per garantire all’aspirante la possibilità di migliorare il punteggio dell’abilitazione nei futuri aggiornamenti delle graduatorie di istituto. Resta inteso che nelle graduatorie di istituto non sarà consentita la doppia valutazione della abilitazione  per la medesima classe di concorso e pertanto sarà possibile ottenere esclusivamente la valutazione del percorso abilitante più favorevole per l’aspirante.

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