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Collegio Docenti. Come si giustifica o recupera assenza

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PERE’ necessario giustificare e recuperare l’assenza al collegio docenti? Sì, il problema è capire con quale tipologia di permesso.

master-internazionali2La mancata presenza all’attività collegiale da va giustificata come se fosse un’assenza tipica(permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

E’ chiaro quindi che ci sono tipologie di assenze che non vanno recuperate (ferie, certificato medico), altre come il permesso breve, che è necessario recuperare.

Cosa accade se per giustifare l’assenza si usufruisce di “permessi brevi” di cui all’art.16 del CCNL/2007?

Tali ore debbono essere recuperate in ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.

Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possaessere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento.

Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto.

Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso.

Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito.

In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti.

Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto

 

La mancata giustificazione dell’assenza

Il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza.

Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).

Associazione Nazionale Presidi: “tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti.

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore.

La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.”

In via generale ricordiamo invece che un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).

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