fbpx

1183

orizzontedocentiViste le numerose richieste di chiarimenti di diversi docenti e dirigenti scolastici proponiamo una guida esaustiva sull’aspettativa per anno sabbatico. Quali riferimenti di legge e normativi, chi può chiederlo, cosa deve fare il dipendente, cosa ild irigente, effetti giuridici e molto altro.

orizzontescuola

 

RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso dell’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico”.

Tale aspettativa definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998 (finanziaria ‘99) che recita:

I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

DESTINATARI

L’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico” può essere fruita solo dai Dirigenti e dai docenti di ruolo che hanno già superato il periodo di prova.

È quindi escluso il personale docente che non abbia ancora superato il periodo di prova e tutto il personale docente assunto a tempo determinato.

COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE

Il docente presenterà l’istanza al proprio dirigente scolastico; il dirigente scolastico la presenterà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

La richiesta, prodotta in carta semplice, non ha bisogno di alcuna motivazione, certificazione o autocertificazione, ma dovrà riportare solo il riferimento di legge che permette al dipendente, avendone i requisiti, di fruire dell’aspettativa richiesta.

COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE: ATTRIBUIRE O CONCEDERE L’ASPETTATIVA?

La Nota del Ministero del Tesoro del 26 aprile 2000 afferma che:

I periodi di aspettativa spettino di diritto ai docenti e dirigenti scolastici, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la loro fruizione, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio valutate dal capo d’istituto per i docenti o dal Provveditore agli Studi per i dirigenti.

Sarebbe opportuno, infine, che l’aspettativa di cui sopra venisse fruita in un’unica soluzione – nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni – al fine di garantire la continuità didattica, prevedendo, altresì, la possibilità di cumulo con le altre fattispecie di aspettativa già previste dalla normativa contrattuale.”

Stando quindi a ciò che prescrive la nota:

  • L’aspettativa è sì un diritto e non ha bisogno di alcuna motivazione (come invece avviene per quella per motivi di famiglia, personali e di studio), ma comunque non è totalmente sottratta alla valutazione del dirigente scolastico (se ad usufruirne è il docente) e dal dirigente dell’Ufficio Scolastico (se a fruirne è il dirigente scolastico), che devono verificare la compatibilità della richiesta con le “esigenze di servizio”;
  • L’aspettativa non può essere oggetto di frazionamento;
  • L’aspettativa può essere cumulata con altre tipologie di aspettative (motivi di famiglia, personali o di studio, per altra esperienza lavorativa ecc.).

C’è però da notare che la Circolare Ministeriale n. 96 del 28 marzo 2000 (che precede di appena un mese quella del Tesoro), avendo per oggetto l’art. 26 – comma 14 – legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Aspettativa non retribuita docenti e dirigenti scolastici) afferma:

Si trasmette per opportuna conoscenza copia dell’allegata nota n. 7574 del 6 marzo 2000 con la quale l’Ufficio legislativo di questo Ministero, a seguito di un quesito formulato dallo scrivente Gabinetto, ha espresso il proprio parere in merito ad alcuni punti – sui quali erano sorti dubbi interpretativi – dell’art. 26 – comma 14 – della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto per i docenti e dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova, la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno ogni dieci anni.
In particolare l’Ufficio legislativo ha chiarito:

che la richiesta di fruizione del periodo di assenza in parola, avanzata dall’interessato, è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione;

che tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, così che l’avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore a dodici mesi, a norma del richiamato art. 26, esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione.”

La circolare ministeriale e la nota del Tesoro sembrano d’accordo sul secondo punto (l’aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione di un periodo inferiore ad un anno esaurisce il diritto), meno però sulla questione concessione/attribuzione del periodo richiesto.

Infatti, mentre la circolare ministeriale non lascia spazio alla discrezionalità del dirigente scolastico o del dirigente dell’Ufficio Scolastico (“la richiesta di fruizione del periodo di assenza in parola, avanzata dall’interessato, è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione”), la nota del Tesoro richiama quelle “esigenze di servizio” che devono essere prese in considerazione da chi valuta la richiesta (dirigente scolastico o dirigente dell’Ufficio scolastico).

Sulla materia non si ravvisano ulteriori interventi del MIUR, pertanto per ciò che riguarda la concessione/attribuzione dell’aspettativa deve a nostro parere prevalere la circolare ministeriale dal momento che quella del Tesoro, che non ha un potere vincolante per l’Amministrazione, non sembra essere stata recepita dal Ministero.

Pertanto, la richiesta di fruizione del periodo di aspettativa è sottratta all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione.

  • Nomina di un supplente
  • Se l’aspettativa richiesta determina l’assenza del dipendente prima del 31/12: Trattandosi di un posto di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, la supplenza va conferita dall’Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provveditorato) utilizzando le cosiddette “graduatorie ad esaurimento”. Qualora esse siano esaurite, la supplenza va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto ai sensi dell’art. 1 del D.M. 131/2007. La supplenza in entrambi i casi dura fino al 30/6.
  • Se l’aspettativa richiesta determina l’assenza del dipendente dopo il 31/12: Tutti i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa,  dopo il 31 dicembre, vanno coperti con supplenze temporanee da parte del dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto. La supplenza dura sino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale).

MODALITÀ E CRITERI DI FRUIZIONE

L’aspettativa non retribuita spetta fino a un massimo di 1 anno ogni 10 (compreso il primo decennio). Non può essere oggetto di frazionamento, sicché la fruizione di un periodo inferiore ad un anno esaurisce il diritto dell’interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell’arco del decennio in considerazione.

EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI

Durante l’aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.

La Nota del Ministero del Tesoro del 26 aprile 2000 afferma che l’aspettativa per “anno sabbatico” è: “una tipologia aggiuntiva di quella per motivi di famiglia e di studio già prevista dall’ art. 24 del C.C.N.L. 4/8/1995 (ora art. 18) e pertanto vada anch’essa ricondotta, come quest’ultima, nell’ambito della disciplina di carattere generale stabilita dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3, per l’aspettativa per motivi di famiglia, salvo le innovazioni introdotte dal legislatore.

Ciò posto, esprime l’avviso che il periodo di aspettativa in oggetto, come disposto dal citato art. 69, non va computato ai fini di carriera né del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo che a tali ultimi fini il personale interessato non provveda, come consentito dal secondo periodo della norma in oggetto, al pagamento dei relativi oneri previdenziali, con le modalità stabilite dall’ art. 5 del D.L.vo 16/9/1996, n. 564”.

Pertanto, il periodo non retribuito trascorso in aspettativa non è utile ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario docente.

A tal proposito si ricorda che ai fini della domanda di mobilità e della formulazione della graduatoria interna di istituto, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenza per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare, esoneri sindacali, incarico di presidenza, collocamenti fuori ruolo ai sensi della legge 448/98 art. 26 comma 8 ed altre fattispecie.

Non sono però compresi nelle fattispecie di cui sopra i docenti destinatari di aspettativa per anno sabbatico ai sensi dell’art. 26 comma 14 della stessa legge 448/98.

Il dipendente che fruisce dell’aspettativa può però provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali.

CUMULABILITÀ CON ALTRI PERMESSI E/O ASPETTATIVE

Nessuna normativa prevede che il dipendente già collocato in altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per altra esperienza lavorativa ecc) debba necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire dell’aspettativa per anno sabbatico.

Pertanto, il dipendente già collocato in congedo per altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per altra esperienza lavorativa, dottorato di ricerca ecc), può richiedere l’aspettativa per anno sabbatico secondo le modalità e per la durata finora descritte senza obbligo di rientrare in servizio. Lo stesso discorso vale per il dipendente già collocato in aspettativa per anno sabbatico che vuole chiedere altra tipologia di aspettativa.

Inoltre l’aspettativa per anno sabbatico non si conteggia nei “due anni e mezzo in un quinquennio” dell’”aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio” e quindi, anche una volta terminato il periodo dell’aspettativa per motivi di famiglia, il dipendente può fruire dell’aspettativa per “anno sabbatico” (e viceversa).

ASPETTATIVA E ALTRO LAVORO

L’ARAN ad un quesito per il Comparto Enti Locali inerente la possibilità del dipendente di poter svolgere attività lavorativa di natura occasionale durante un periodo di aspettativa risponde:

Nessuna norma contrattuale consente, (o potrebbe consentire) al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque, di altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione previsti dall’art. 11 del CCNL del 14.9.2000.

Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni.

Per quanto attiene alla possibilità ed alla legittimità dello svolgimento da parte del dipendente in aspettativa per motivi personali di attività lavorativa di natura occasionale (per la quale si ritiene sia comunque necessaria l’autorizzazione preventiva dell’ente datore di lavoro, secondo la vigente normativa), trattandosi di una problematica attinente in via prioritaria la definizione della esatta portata applicativa delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, contenute nell’art. 53 del D.Lgs.n.165/2001, indicazioni potranno essere fornite solo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle disposizioni di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.”

In poche parole sei soggetta al regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti,  dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994.

Per esempio, l’art. 508 citato prevede che il docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Oppure può essere autorizzato all’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Più in generale la norma prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In conclusione, sia il docente richiedente l’autorizzazione all’eventuale attività lavorativa da svolgere durante il periodo di aspettativa, sia il dirigente che dovrà accordare tale richiesta dovranno muoversi nel quadro normativo sopra riportato.

Una volta richiesta l’autorizzazione al dirigente e stabilito che non esiste regime di incompatibilità il dipendente potrà svolgere un “altro lavoro” durante il periodo di aspettativa non retribuita.

In questo articolo