Con tale tesi il Consiglio di Stato nega la licenza alla titolare di una agenzia di trasporto valori. Titolo abilitante per l’insegnamento, ma non utile per accesso a professioni con diploma superiore.
L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di cui la titolare era in possesso, era un titolo di istruzione secondaria superiore ma non era equiparabile ad un diploma di istruzione secondaria superiore
In primo grado il Tar aveva riconosciuto l’equiparazione dei due diplomi, in quanto nel caso in esame non era in discussione l’ammissione a concorsi o l’iscrizione a corsi universitari ma l’accesso ad una professione.
Per il Consiglio di Stato invece il diploma magistrale conseguito al termine di un corso di studio triennale è di per sé abilitante per l’insegnamento, ma non può essere considerato titolo rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado, perché ad esso si accedeva appunto dopo aver frequentato la scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, non può ritenersi equipollente al diploma rilasciato «a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale». Solo questi ultimi, per la loro durata e per la preparazione specifica, sono titoli validi per l’accesso ai corsi di laurea e per i concorsi per la Pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda l’insegnamento, che è il settore che ci interessa, il titolo triennale di scuola magistrale dà, invece, accesso alla sola graduatoria della scuola dell’Infanzia, come chiarito da nota USR Veneto del 18 agosto 2014