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Legge stabilità. Novità pensioni: attenuate penalizzazioni pensione anticipata e limiti importi trattamenti

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pubblicita6x3 anteprimaTra le novità che riguardano la Legge di Stabilità varata ieri definitivamente dal Parlamento, ci sono due commi che affrontano questioni pensionistiche.

Il primo comma è il 1134 che riguarda i soggetti che maturano il diritto a pensione entro il 31.12.2017, pur non possedendo 62 anni di età anagrafica, non si applicano le penalizzazioni previste dalla Legge Fornero (1% per ciascuno dei due primi anni + 2% per ciascun anno successivo ai primi due) per l’accesso alla pensione anticipata.

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017

Il secondo comma è il 707, seguito dal 708, nei quali viene posto un limite agli importi dei trattamenti pensionistici, che riguarda anche le pensioni già liquidate, prevedendo che tali trattamenti non potranno eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato con le norme precedenti l’entrata in vigore della Legge Fornero

707. All’articolo 24, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.».
708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

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