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IMPORTANTE – E’ LEGITTIMO FRAZIONARE LE ORE DI UNA SUPPLENZA?

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eipass-informatica1Riportiamo  il caso sollevato da un dirigente scolastico siciliano relativo al frazionamento di una supplenza di 12 ore assegnata a due diversi docenti. Al quesito ha risposto il Prof. Tripodi dell’associazione ASASI che riportiamo qui di seguito.

Gent.mo Preside,
Nel mio Istituto, per uno spezzone di 12 ore dello strumento musicale “oboe”, ho utilizzato la graduatoria d’istituto.
La prima docente convocata mi ha chiesto di poter essere nominata solo per 6 ore in considerazione di un suo contratto con l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Ho ritenuto di accogliere la sua richiesta, perché ciò non pregiudicava l’unicità dell’insegnamento nella classe (che è appunto di 6 ore), applicando, peraltro, in via analogica l’art. 4 del D.M. 131/2007 che prev ede la possibilità per il dirigente di frazionare una cattedra o una disponibilità oraria per consentire ad un supplente di completare l’orario. Non vi era inoltre a mio avviso alcun pregiudizio per l’amministrazione come conseguenza del frazionamento.
La seconda docente convocata, anch’essa impegnata con un contratto con il Teatro Massimo, ha accettato la supplenza per le restanti 6 ore.
Entrambe le docenti hanno sottoscritto dichiarazione di non trovarsi in situazioni incompatibilità ex art. 53 D.Lgs. 165/2001.
Nei giorni scorsi una docente che segue in graduatoria (la quarta) mi ha inviato una diffida per il tramite dell’avvocato, in cui sostiene l’illegittimità del frazionamento delle 12 ore, che, a suo dire, sarebbe finalizzato a costituire due rapporti a tempo parziale inferiori al 50% dell’orario di cattedra e a favorire così le due docenti, consentendo la compatibilità delle supplenze con i rapporti di lavoro di cui sono titolari; mi riferisce inoltre che la prima docente si troverebbe in realtà in situazione di incompatibilità in quanto il suo rapporto di lavoro con l’Orchestra Sinfonica Siciliana sarebbe a tempo indeterminato (secondo l’art. 9 c. 1 L. 498/1992 il rapporto a tempo indeterminato presso enti lirici o istituzioni concertistiche assimila te è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato).
Il frazionamento delle 12 ore è illegittimo?
La dr. Padalino dell’Ambito Territoriale ritiene di sì, perché si tratta di supplenti totalmente inoccupate, ma in realtà non mi indica il riferimento normativo (che non è presente neanche nella lettera di diffida). So che anche altre scuole hanno frazionato disponibilità orarie di strumento musicale. Ho scritto la settimana scorsa alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, chiedendo di comunicarmi, al fine di verificare l’esistenza di cause di incompatibilità, l’applicabilità al proprio personale a tempo indeterminato dell’art. 9 L.498/1992.
Tuttavia ancora non ho ricevuto risposta (al telefono mi hanno detto che devono consultarsi con il loro legale!). In realtà la Fondazione ha già autorizzato la docente, quando ha iniziato la supplenza, a svolgere “attività didattica”.
Come debbo comportarmi?
Lettera firmata

Gentile collega, a mio avviso nulla osta al frazionamento della supplenza di 12 ore in due spezzoni di 6 ore, visto che non viene pregiudicata l’unicità dell’insegnamento nella classe e bene ha fatto naturalmente il Provveditorato a dare tale indicazione.
Per quanto attiene alla incompatibilità delle due supplenti che prestano servizio presso enti lirici e sinfonici, la questione si presenta complessa. Infatti l’art. 9 della Legge 498/1992 recita “Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenzeproduttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1
(Enti lirici e artistici). Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico.
” I fatti sembrano essere i seguenti: le supplenti hanno con l’amministrazione scolastica un rapporto a tempo determinato, il divieto di lavoro autonomo non è assoluto, le fondazioni hanno autorizzato le insegnanti a contrarre un rapporto di lavoro saltuario con la scuola.
Da quanto verificato, l’attribuzione delle due supplenze risulta legittima, lei ha utilizzato una graduatoria ufficiale che la ricorrente avrebbe dovuto avversare entro cinque giorni dalla pubblicazione. Il fatto che non vi sia stata opposizione alla graduatoria rende questa valida a tutti gli effetti. Se le due supplenti hanno dichiarato il falso, ne
risponderanno in sede penale. L’istituto della diffida al dirigente scolastico mi appare irrituale, dal momento che questi ha regolarmente pubblicato le graduatoria d’istituto e ha conferito le supplenze in ragione del punteggio.

Le consiglio pertanto di rigettare la diffida dell’avvocato.
Roberto Tripodi

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