Docente reinserita nelle Graduatorie ad esaurimento 2014/17 da cui era stata depennata per mancato aggiornamento nei tempi imposti dal Miur. Sentenza a Foggia: Miur paga le spese. Il Tribunale d Foggia Sezione del Lavoro – ha accolto, con sentenza emessa in data 27.11.2014, il ricorso proposto dallo studio legale De Rogatis di Foggia, convenzionato con l’associazione sindacale Fenalca Scuola. Il Giudice, dr. Simonelli, ha emesso una ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in cui ha ordinato al MIUR di reinserire in Graduatoria ad Esaurimento la ricorrente esclusa nel recente aggiornamento, per NON AVER prodotto domanda di conferma di permanenza in graduatoria, per la classe di concorso A029-A030. Inoltre, il giudice ha condannato il Ministero alle spese. La docente ricorrente non aveva prodotto di aggiornamento nel 2011 per confermare la permanenza nella Graduatoria ad esaurimento. Per il triennio 2011/2014 pertanto la docente non ha potuto ottenere contratti di lavoro a tempo indeterminato/determinato sulla base delle suddette Graduatorie ad Esaurimento pur avendo acquisito il diritto all’inserimento in graduatoria ex permanente tramite idoneità ai concorsi degli anni ’90. La docente, iscritta al sindacato Fenalca, in occasione del recente aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2014/2017 ha visto rigettata la propria istanza dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, ha prodotto formale ricorso al giudice del lavoro tramite lo studio legale De Rogatis, convenzionato al predetto sindacato. Il Giudice, nell’ordinanza in questione, lungi dal limitarsi a valutare solo l’aspetto dell’urgenza, si è pronunciato positivamente ritenendo fondata nel merito la richiesta avanzata dalla ricorrente, che in virtù della sentenza dovrà quindi essere renserita nelle Graduatorie ad esaurimento.