Ulteriore chiarimento USR Umbria su come considerare i permessi per visita specialistica da parte del personale della scuola, se ce ne fosse bisogno.
“La disciplina prevista dall’art. 4, comma 16 bis, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge con la L. n. 125 del 30/10/2013 1 , in vigore dal 31/10/2013, che ha novellato l’art. 55 septies 2 , comma 5 ter del D.L.gs. 165/2001 e la relativa circolare n. 2/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica, si applica anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative in quanto amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa, tuttavia che, come da avviso MIUR che si allega (All.1), non riguardano il personale scolastico le disposizioni di dettaglio contenute nella nota MIUR prot. n. 5181 del 22/04/2014 (All. 2).
Il problema è che nelle scuole continua ad esserci molta incertezza e confusione, dal momento che il Ministero non affronta la questione con le organizzazioni sindacali, esponendo il personale a contenziosi con i Dirigenti Scolastici.