Bisogna distinguere tra diploma di licenza linguistica tout court e diploma e riconducibile a Maturità Magistrale conseguita entro l’a.s. 2001/02, con apposita dicitura sul Diploma medesimo. Questa la conclusione dell’USR Umbria, ancora alle prese con la valutazione dei titoli.
Il Dirigente dell’USR Umbria fa una disamina sui corsi di studio che hanno presentato indirizzo a carattere linguistico.
Un punto fermo è che “fino alla istituzione del liceo linguistico, gli istituti di istruzione secondaria superiore allora esistenti potevano attivare al proprio interno, previa autorizzazione del MIUR, indirizzi sperimentali linguistici. Gli studenti che frequentavano i predetti corsi e che superavano l’esame finale di maturità conseguivano un diploma che non corrispondeva a quello di regola rilasciato dall’istituto in cui si svolgeva il corso bensì al diploma di licenza linguistica; il diploma rilasciato non era un diploma di maturità magistrale, classica, scientifica ecc… ma un vero e proprio diploma di licenza linguistica , ove la denominazione dell’istituto rilasciante era del tutto irrilevante.
Né, d’altro canto, sarebbe mai potuto essere diversamente poiché i corsi sperimentali linguistici (ovunque fosse stata la sede di svolgimento) avevano un piano di studi, un quadro orario nonché prove dell’ esame di maturità totalmente differenti rispetto a quelli propri degli altri istituti.
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In particolare, i corsi sperimentali linguistici attivati presso gli istituti magistrali non prevedevano, fra le materie di insegnamento, lo studio della pedagogia, della psicologia e della sociologia, né attività di tirocinio; materie ed attività tutte necessarie ad assicurare un idoneo percorso di studio e di preparazione ai fini dell’insegnamento nelle scuole primarie (nota MIUR prot. n. 3123 del 14/11/12).
Non si dimentichi, infatti, che le materie, gli orari di insegnamento dei corsi sperimentali e le prove dell’esame di maturità, ai sensi del D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974 e dell’art. 278 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, venivano determinati annualmente dal MIUR, su richiesta dell’istituto interessato, con appositi decreti di autorizzazione, i quali stabilivano espressamente anche il diploma di corrispondenza. ”
Pertanto – conclude l’USR Umbria – nel caso di specie, al fine di poter conoscere la valenza da attribuire al diploma di licenza linguistica, detto titolo deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale, con apposita dicitura sul Diploma medesimo. In assenza di tale dicitura, l’equivalenza al Diploma Magistrale deve risultare dal Decreto Ministeriale che ha autorizzato il predetto Istituto a svolgere la sperimentazione linguistica e ai criteri di corrispondenza ivi fissati.
La questione ha dato adito a numerose pronunce giurisprudenziali. L’orientamento è importante anche per capire come potrebbe essere impostato il bando di concorso previsto per la primavera 2015. Ne citiamo qualcuna