E’ stata rappresentata alla scrivente O.S. sindacato SAB, la circostanza che è prassi consolidata, in moltissime scuole della provincia, sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l’assenza del docente curriculare, ovvero in altre classi oppure, lasciare il docente di sostegno in classe ed utilizzare quello contitolare dell’insegnamento frontale curriculare per sostituire i colleghi assenti per supplenze brevi e saltuarie, in altre classi.
Risulta ancora che alcuni dirigenti scolastici facciano ricorso a nuovi espedienti quali quelli, in particolare nei cicli dell’obbligo, di interrompere la continuità didattica nelle classi successive alle prime, pur in presenza del medesimo docente di sostegno, per assegnare alla classe ed al medesimo alunno con rapporto 1/1, n. due docenti di sostegno contravvenendo ai dettati della continuità didattica riconosciuta dalla legge n. 104/92, dalle linee guida del MIUR e da giurisprudenza consolidata, NON salvaguardando nemmeno l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno previsto dall’art. 4 comma 1 del D.M. 131/2007 (Regolamento).
Il ricorso a questo nuovo espediente è di avere più docenti di sostegno che ruotano su più classi per utilizzarli, dopo, o in supplenze o in sostituzione dei contitolari della classe, ritenendo applicabile, nel caso di specie, l’art. 2 comma 5 del DPR n. 122/2009 (Regolamento valutazione degli alunni).
Nel merito, il SAB contesta tale interpretazione che può essere valida per gli alunni disabili in situazione di gravità delle scuole di 2° grado dove ancora vige, solo per le supplenze, la suddivisione delle aree per cui può verificarsi l’assegnazione di due docenti di area diversa a un solo alunno, ma non nelle scuole primarie e medie dove l’insegnamento è unico e unico deve essere il docente di sostegno.
Come da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 – ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare. La contitolarità della classe, per come circostanziato dall’art. 13, comma 6, legge n. 104/1992, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nell’ambito della programmazione dell’azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato: “Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
E’ da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa, nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni nelle varie classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma costituisce di fatto, rischi per la sicurezza. E’ appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi d’infortunio a un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente.
Nel merito, dopo intervento del SAB, vi è nota prot. n. 73ris del 6/2/2012 dell’ATP di Cosenza, la quale nel richiamare le SS.LL. ad un’attenta considerazione della problematica si ritiene opportuno ricordare che la nota ministeriale n. 9839 dell’8 novembre 2010, alla quale si rimanda per una sua lettura integrale, in merito a quanto esplicitato in oggetto afferma: “ Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, nonché nota prot. n. 637/R del 14/1/2013, del medesimo ATP con la quale si invitano i Dirigenti scolastici con ogni tempestività ad attenersi, assumendosi la responsabilità, a mo’ d’esempio, della non nomina di supplenti là dove la norma la prevede, in base alla previsione di cui al suddetto art. 9 del decreto Legge 78/2010, che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, ad adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno delle Istituzioni scolastiche, onde evitare di ricadere nel reato di interruzione di pubblico servizio e aggravio a carico dello Stato, in caso di contenziosi che verrebbero aperti da parte degli interessati e che già hanno visto soccombente la nostra Amministrazione.
In merito alle ipotetiche circostanze eccezionali non altrimenti risolvibili si evidenzia che “deve inoltre trattarsi non solo di “casi eccezionali”, ma questi devono essere pure “non altrimenti risolvibili”. Ciò significa che non solo devono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino a un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all’inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell’ora. Infatti, ormai in base al regolamento sulle supplenze, D.M. 131/07, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell’arco di un’ora l’aspirante a supplenza, può intervenire e assumere immediatamente l’incarico”.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.V. autorevole intervento al fine di far cessare tali comportamenti per il rispetto delle disposizioni di riferimento citate, al fine di evitare che l’insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito istituzionale, salvaguardando la continuità didattica e l’unicità dell’insegnamento.
F.to Prof. Francesco Sola – Segretario Generale SAB
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