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Mobilità Scuola 2015/16: Modifiche e bozza contratto

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biennaleIn data 26 novembre si è conclusa,  la sottoscrizione della pre-intesa sul rinnovo del CCNI (Contratto collettivo nazionale integrativo) per la mobilità di tutto il personale della scuola per l’anno scolastico2015/2016. Precisiamo che la Gilda Unams ha deciso di non sottoscrivere l’ipostesi di CCNI in quanto il MIUR ha reso impossibile apportare modifiche significative all´ articolato ed alle tabelle di valutazione dei titoli.

ricorso-stabilizzazioneRiportiamo in allegato  bozza del contratto e in sintesi le modifiche apportate:

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  • si è mantenuta una clausola di riapertura della trattativa in presenza di novità normative successive che lo richiedano (art. 1 comma 4).  Si è lasciata questa finestra aperta qualora  il  prossimo anno scolastico venga istituito l’organico funzionale in corrispondenza del piano di assunzioni per settembre 2015 e ciò dovesse avere ricadute sulla mobilità.;
  • si è preso atto del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla validità dei vecchi diplomi magistrali come titoli abilitanti non solo per la mobilità professionale verso la scuola primaria, ma anche verso la scuola dell’infanzia (art. 3);
  • è stato recepito l’accordo successivo dello scorso anno riguardante la mobilità per quellescuole che sono state statizzate a Bologna e ad Enna (art. 3-bis);
  • è stata recepita la riorganizzazione dei centri territoriali per l’educazione degli adulti in CPIA ed è stata regolata la mobilità verso le nuove sedi di titolarità di questi CPIA per i DSGA (art. 47), mentre nulla cambia (allo stato) per docenti e Ata che conservano la titolarità nel loro rispettivo CTP;
  • è stata rivista la normativa sulla validità delle certificazioni provvisorie per il riconoscimento della situazione di disabilità con accorciamento dei tempi da 90 a 45 giorni (art. 9);
  • sono state recepite le modifiche concordate lo scorso anno con accordo successivo sullamobilità nel sostegno per il secondo grado (DOS) in relazione all’unificazione delle Aree ai fini della mobilità (art. 30);
  • nessuna modifica è stata apportata alle tabelle di valutazione sia dei docenti che degli Ata (ad eccezione di alcune piccole precisazioni nelle note) o nella sequenza delle operazioni.

 

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