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tecnicadellascuolaLa guida riguarda tutto il personale, dai supplenti temporanei ai supplenti con contratto al 30 giugno, ai supplenti con contratto al 31 agosto, al personale assunto a tempo indeterminato (anche per questi ultimi ci sono infatti delle novità).

banner_inglese1Il riferimento è la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot n. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La novità maggiore riguarda la monetizzazione delle ferie per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6.

COSA AVVENIVA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?

Che al personale assunto a tempo determinato, assunto per supplenza breve, fino al termine delle lezioni o fino al 30/6, le ferie non fruite durante il rapporto di lavoro venivano monetizzate.

Con l’entrata in vigore della legge ciò non è più possibile: le ferie saranno ora monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Ma ci sono altre due novità.

  1. Una è data da cosa debba intendersi per periodo di “sospensione delle lezioni”: oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l’eventuale SOSPENSIONE per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.

Dal momento che ci si riferisce sempre a “SOSPENSIONE delle lezioni”, che è altra cosa rispetto alla CHIUSURA della scuola, sono comunque DA ESCLUDERE i giorni di occupazione della scuola, i giorni in cui la scuola è stata chiusa per cause di forza maggiore (disinfestazione, neve, ghiaccio ecc.) o per decisione del Consiglio di Istituto.

Tali eventuali giorni, quindi, non dovranno essere per nessun motivo sottratti al numero di ferie spettanti.

  1. L’altra novità è che il risultato delle ferie che dovranno essere monetizzate è dato dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie A NULLA RILEVANDO SE DETTE FERIE SIANO STATE EFFETTIVAMENTE FRUITE.

Ciò vuol dire che se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al monte ferie spettantegli.

Ciononostante ricordiamo alle scuole che è ILLEGITTIMO collocare in ferie d’ufficio il personale, e che non a caso la relativa monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, SOLO ALLA FINE DEL CONTRATTO.

La scuola quindi non può far nessun “ragionamento” a priori sul periodo di sospensione delle lezioni, come può essere quello delle vacanze di Natale, e il conto delle ferie spettanti lo deve fare solo al termine del contratto del supplente.

Non valgono quindi alcuni ragionamenti che circolano nelle scuole del tipo “siccome i giorni di sospensione delle lezioni li dobbiamo sottrarre al monte ferie spettanti allora collochiamo il docente in ferie d’ufficio”.

Nonostante qualcuno pensi che sia comunque inutile un ragionamento anziché un altro (“tanto le ferie me le tolgono lo stesso…”) noi difendiamo il principio secondo cui è sempre e comunque il docente che richiede le ferie, e per nessun motivo, in assenza di una esplicita richiesta, il dirigente potrà collocarlo in ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale.

Pertanto, ricordiamo che la fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.

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Alla scuola spetta solo il secondo aspetto, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro.

Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale dovrà essere dichiarata illegittima.

ATTENZIONE: IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE NON OPERA SE L’ASSENZA È DOVUTA CAUSE NON IMPUTABILI AL DIPENDENTE

Come abbiamo finora detto la monetizzazione delle ferie per il personale a tempo determinato (escluso chi ha un contratto al 31/8) avviene limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

In poche parole, se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie di fatto non richiede di fruirle ma potrebbe, comunque ai fini della monetizzazione tali giorni saranno sottratti al monte ferie spettantegli.

Ma cosa succede se il durante un periodo di sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente potrebbe fruire delle ferie fosse assente per malattia, gravidanza o altre tipologie di assenza?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 8/10/2012, avendo come oggetto l’abrogazione della liquidazione delle ferie non godute, afferma che il divieto di monetizzazione non opererebbe nei casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate a causa dell’assenza dal servizio nel periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, aspettativa a vario titolo, gravidanza).

Anche l’ARAN (con riferimento alla nota in questione) ha avuto modo di precisare  che il divieto di monetizzazione non opererebbe in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. S

Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo).

E precisa: Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.

Pertanto, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in malattia, in gravidanza ecc. le ferie, in quanto non è stato possibile fruirle per una causa non dovuta al dipendente, andranno monetizzate.

Se invece la malattia o un altro congedo si interrompe per es. l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e dovesse anche riprendere il primo giorno utile, non comprendendo quindi il periodo di sospensione delle lezioni, le ferie non potranno essere monetizzate perché il docente avrebbe potuto fruirle.

UN CAPITOLO LO DEDICHIAMO ANCHE AI DOCENTI ASSUNTI FINO AL 31/8 E A TEMPO INDETERMINATO

Ciò che finora abbiamo detto ovvero l’operazione di sottrarre ai giorni di ferie spettanti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale è prevista per il SOLO personale a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6.

Ciò non riguarda il personale assunto fino al 31/8 o a tempo indeterminato in normale servizio.

Cosa allora è cambiato per tale personale nella fruizione delle ferie?

In sostanza il periodo nel quale può fruire delle giornate di ferie: mentre ai sensi del CCNL/2007 si poteva fruire delle ferie solo dopo il termine delle attività didattiche (nei mesi quindi di luglio e agosto), ora invece il periodo è esteso a tutti i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua ecc.).

Ma anche per tale personale ciò non vuol dire che le ferie devono essere attribuite d’ufficio o che per ogni periodo di sospensione delle lezioni il dipendente è obbligato a fruire delle ferie.

Anche in questo caso è sempre il dipendente che deve inoltrare la richiesta di fruizione di ferie.

Vale quindi quanto già detto per il personale assunto a tempo determinato per supplenza temporanea o fino al 30/6: Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale dovrà essere dichiarata illegittima.

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