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ATA terza fascia: come valutare servizi (contratto d’opera, LSU e LPU, ASL, EE.LL, militare e civile, Poste, accademie)

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tecnicadellascuolaApprofondimento Ufficio Scolastico di Bari sulla valutabilità dei servizi ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ATA. Modalità SIDI per effettuare controprova.

PERValutabilità del servizio prestato presso le ASL

Con i Decreti Legislativi 502/92 e 517/93, approvati in attuazione della legge delega 421/92, le USL (Unità Sanitarie Locali) si sono trasformate in ASL (= aziendalizzazione della sanità), diventando di fatto aziende regionali con propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Alla luce di questi approfondimenti l’Ufficio Scolastico di Bari formula il parere secondo cui il servizio prestato presso le ASL o le ASO (Aziende Sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come
servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.

Titolo di studio per inserimento (modello D1)

Il titolo di studio oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed esplicitamenteindicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2, comma 7, lett. a, b, c, d, e, f, g del D.M. 717 del 5.9.2014.

Per il profilo professionale, invece, di collaboratore scolastico ( lett. g ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo di studio, ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.

Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia nel decorso triennio 2011/2014.

Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per l’accesso, ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione.

Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:

– candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità o il diploma di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso al profilo professionale richiesto.
– candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa;

Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media”, ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per l’accesso al citato profilo professionale.

Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.

Il concorso oggetto di valutazione è solo quello bandito per posti di ruolo, e non per posti a tempo determinato (es. per 12 mesi), per la carriera esecutiva o di concetto. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le pregresse idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre e nei recenti concorsi a posti e cattedre (D.M. 82/2012) non rientrano nella previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata al D.M. 716/2014, in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione. In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

Attestati di addestramento professionale

Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

Criteri generali di valutazione del servizio.

Il servizio da valutare è quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti, nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

E’ altresì valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie ma ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o (legge 124/99) degli Enti Locali.

E’ appena il caso di precisare che deve trattarsi di servizio reso in profili o posti corrispondenti a quelli previsti dal C.C.N.L. del comparto scuola. Pertanto non è valutabile, ad esempio, il servizio prestato nelle scuole paritarie come autista di scuolabus, addetto alle pulizie, ludoteca, giocoliere, ecc. 3

Servizi prestato con contratto d’opera.

I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene affidato lo svolgimento di attività, sono posti in essere in virtù di “convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti.

Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che l’attività resa con contratto di prestazione d’opera non può essere inteso come “servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali né altro servizio comunque prestato” e quindi esso non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate al D.M. 716/2014. A mo’ di esempio non può essere valutata l’attività dei PON e delle ”sezioni primavera”.

E’ invece prevista dalle nuove Tabelle la valutazione dei servizi prestati come modello vivente, in relazione alla durata effettiva del servizio, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (vedi nota 8 tabella di valutazione).

Vanno altresì valutate le attività in progetti rese a seguito di specifica convenzioni Regione – Ministero (“Diritti a scuola”) in quanto detta valutazione è espressamente prevista sia dalle stesse convenzioni che dalle disposizioni normative cosidette “salva precari” e recentemente dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013,

Servizi prestati in qualità di LSU e LPU.

Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e , eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).

In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.

Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .

Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007.

**Risulta che alcune Istituzioni scolastiche, attingendo dai Centri dell’Impiego, utilizzano L.S.U. con le mansioni di Impiegato Amministrativo e Collaboratore Scolastico. Si rammenta che tale servizio non può essere oggetto di valutazione.

Servizi prestati EE. LL.

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana) e Patronati scolastici, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto Pugliese, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

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Servizio militare di leva.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali. 4

Servizio Civile.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio. Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro…….(art. 9 del D.lvo 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA.

Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di Stato Servizi Telefonici.

I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati rispettivamente fino al 31.12.1993 (Poste e telecomunicazioni), 13.06.1985 (Ferrovie dello Stato), 13.12.1992 (Azienda di Stato Servizi Telefonici).

Conservatori ed Accademie.
Fino all’anno accademico 2002/2003, il servizio effettivo prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di musica e negli Istituti Superiori delle industrie Artistiche dello Stato è considerato valido e come tale valutato.

A decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

Nei casi di dubbio sul tipo di servizio prestato si può interrogare sul SIDI il servizio che può essere oggetto di valutazione (Fascicolo Personale – Assunzioni (Gestione corrente) – Gestione assunzioni a Tempo determinato- Stampe/interrogazioni) o (Fascicolo Personale – Gestione Giuridica – Stato matricolare).

Ufficio Scolastico Bari nota 3 novembre 2014nota 12 novembre 2014

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