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Scuole chiuse per maltempo e anno scolastico sotto i 200 giorni. Cosa dice la normativa

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Il CoGeDe (Comitato Genitori Democratici) conta il numero dei giorni in cui è già stata disposta la chiusura nelle scuole liguri. A rischio i 200 giorni minimi di lezione. Cosa dice la normativa

PERIl Comitato dei Genitori Democratici attenziona la situazione di Genova in cui risulterebbero 7 giorni da recuperare (7,2 per quelli con settimana corta). A ciò i genitori aggiungono i tre giorni previsti per le elezioni amministrativw della primavera 2015, che porterebbe a 10 i giorni senza lezione (9,6 per la settimana corta») sul totale per anno scolastico.

I genitori propogono quindi un ripensamento del calendario regionale “Ci possiamo permettere di affermare che, avendo oggi a disposizione quasi tutto l’anno scolastico per rientrare nei binari oggi possibili dei 200 giorni, sarebbe specioso tergiversare per arrivare a decisioni tardive che legittimerebbero la riduzione dell’anno scolastico perché per lungo tempo “ci si è girati dall’altra parte””

Il comitato propone quindi di eliminare le pause didattiche di 3-5-6 giorni per una settimana tra la fine di febbraio e i primi di marzo, oltre che qualche giorno di ponte. La proposta in dettaglio

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Cosa dice la normativa in proposito?

Innanzitutto bisogna distinguere tra

1. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

2. LA CHIUSURA DELLA SCUOLA I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato , in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo L’articoloChiusura scuole maltempo: docente deve recuperare giorni chiusura?

Cosa accade quando si scende oltre la soglia del minimo dei 200 giorni per garantire la validità dell’anno scolastico?

Ricordiamo a questo proposito la nota MIUR del 2012 in cui si precisa:

“…Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.

In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l’esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall’altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Si rappresenta, infine, che l’eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell’attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l’evidente riflesso che tale decisione ha sull’organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici. ”

Pertanto, date le cause di forza maggiore che obbligano sindaci e prefetti alla chiusura delle scuole (se di chiusura si è trattato) non vi è obbligo di recupero neanche se si scende oltre la soglia minima dei 200 giorni di lezioni. Saranno le istituzioni scolastiche, in autonomia, a valutare la necessità di recupero, anche parziale, di questi giorni.

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