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Graduatoria interna di istituto. Docente in congedo per dottorato di ricerca perde punteggio servizio. Disponibilità Miur a rivedere norma

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Il sottosegretario Toccafondi ha risposto all’interrogazione della Sen. Serra sulla valutazione del congedo temporaneo del personale docente per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, che costituisce una penalizzazione per chi desidera aggiornarsi e perfezionare la propria preparazione.

PERIl sottosegretario Toccafondi ricorda che la legge n. 476 del 1984 disciplina, in via generale, la posizione dei pubblici dipendenti, ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, prevedendo che essi siano collocati in congedo straordinario per motivi di studio e riconoscendo tale periodo utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Rammenta altresì che anche il contratto collettivo nazionale integrativo, nel disciplinare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2014-2015, tiene conto della citata normativa, laddove riconosce, allo stesso personale, il periodo di durata del corso come effettivo servizio di ruolo, ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio. Precisa infatti che, in base a detto contratto, “tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.”

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Proprio in considerazione della peculiarità dell’attività di insegnamento e delle correlate esigenze di continuità didattica, riferisce che il medesimo contratto integrativo prevede, però, in modo specifico, che il periodo in questione non venga valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola. Ai sensi, quindi, di tale disposizione contrattuale il congedo straordinario per frequentare il dottorato di ricerca o per ottenere borse di studio risolve la continuità, cioè interrompe il servizio nella scuola, non consentendo di maturare il relativo punteggio legato alla continuità del servizio.

Al riguardo, reputa opportuno richiamare l’attenzione sull’articolo 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, secondo cui il periodo di mancata prestazione del servizio, finalizzato al dottorato di ricerca, non è più attribuito ma concesso “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”. Ciò non fa altro che confermare quanto già stabilito dall’articolo 453, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994. Evidenzia infatti che è demandata al dirigente scolastico la facoltà di valutare la concessione del congedo in questione, dovendo contemperare, da un lato, l’opportunità di sempre maggiori aggiornamenti e specializzazioni del docente e, dall’altro, la necessità di garantire una efficiente, efficace ed economica organizzazione della scuola, nonché la continuità dell’insegnamento che, con la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità, verrebbe senz’altro meno.

Il sottosegretario assicura però che dopo il 15 novembre 2014 (termine consultazione sul progetto La Buona Scuola), in fase di redazione di una conseguente proposta normativa, potranno essere prese in considerazione tutte le iniziative utili a incoraggiare e sostenere la formazione continua degli insegnati, e quindi eventualmente anche questa situazione segnalata.

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