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Riportiamo la nuova scheda della UIL Scuola relativa alla legge di stabilità e in particolare a tutti gli articoli de la cosiddetta “la buona scuola” di Renzi. Tanto è buona che ha prolungato di un altro anno, e per legge, il blocco dei contratti. Il governo Renzi è in perfetta linea con i governi di centro-destra che hanno amministrato questo Paese, i tagli continuano ad essere operati verso un settore quello dell’Istruzione che sembra ormai non interessare più a nessuno.

buono-studio101Di seguito lo stralcio della UIL, in calce all’articolo potete scaricare il PDF

NOTE UIL SCUOLA
Art. 3 (Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola)
1. AI fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell’autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito il
Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola, con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.

Istituzione di un “Fondo per la buona scuola”, pari a 1 miliardo di € per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016, prioritariamente finalizzato ad un piano straordinario di assunzioni di docenti e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.
Art. 6 (T.F.R. in busta paga)
OMISSIS ….
Riguarda solo il settore privato

Art. 21 – Pubblico impiego
1. All’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole ”negli anni 2013 e 2014″ sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013, 2014 e 2015″.
BLOCCO CONTRATTI:
si disporre la continuità del blocco dei contratti di lavoro anche per il 2015.
2. All’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole” per gli anni 2015-2017″ sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2015-2018″.
L’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) continua ad essere quella determinata al 31/12/2013 fino all’anno 2018.
3. Le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. I 22, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del decreto legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27.
Il blocco della progressione economica per anzianità è prorogato fino al 31/12/2015: sembrerebbe che rimanga la validità del 2014, fatta salva dal governo Letta.
Il testo non chiarisce se il blocco si riferisca a tutti o solo al personale non contrattualizzato.
Il progetto della “Buona Scuola” si fa carico di annullarla per sempre.
Naturalmente ai magistrati il blocco continua a non applicarsi.
Art. 28 – Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di euro 200.000,00 a decorrere dall’anno 2015, per la quota afferente alle spese di funzionamento.
Alla scuola per l’Europa di Parma vengono sottratti 200.000 euro l’anno.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall’esercizio 2015.
Al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa (legge 440) vengono sottratti 30 milioni di euro l’anno.
3. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-Iegge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per l’anno 2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate all’entrata dello Stato rimane acquisita all’erario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzalo ad accantonare e rendere indisponibili per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all’articolo l comma 601 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato”.
Parte delle somme stanziate e non completamente utilizzate per progetti nazionali di istruzione e formazione, invece di essere riassegnate al MIUR, nella misura di 10 milioni annui sono acquisite dall’erario.
4. A decorrere dal 1° settembre 2015, l’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: “Art. 307. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.”.
I coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva da provinciali diventano regionali.
5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.
Sono abrogati gli esoneri e i semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico.
6. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
Sono abrogati i comandi presso le associazioni di prevenzione e recupero del disagio e della tossicodipendenza ed i comandi presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente.
7. Al fin di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
Sono abrogati tutti i comandi presso qualunque amministrazione dello stato, ad eccezione di quelli presso al MIUR per l’autonomia, i coordinatori regionali per l’educazione motoria e i supervisori dei tirocini presso le università.
“59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni nonché di cui all’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.
8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.
Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
Dall’1.1.2015 i capi di istituto non possono più conferire supplenze brevi, relativamente al personale ATA, a:
a) assistenti amministrativi nelle scuole con più di 3 unità in organico di diritto;
b) assistenti tecnici;
c) collaboratori scolastici per i primi 7 giorni di assenza; la sostituzione potrà essere effettuata dai colleghi in servizio, attraverso l’attribuzione di ore eccedenti, istituto che viene introdotto anche per i collaboratori scolastici, ma non se ne fissano i criteri di determinazione.
Il Fondo d’istituto dovrà prioritariamente assicurare la copertura della spesa per queste ore.
9. Ferma restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
Non si dà luogo a supplenze del personale docente per il primo giorno di assenza.
10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, da adottare entro Con decreto del MIUR, sentita la conferenza delle Regioni, è ridefinito l’organico del personale ATA, tagliando 2.020 posti di tale personale, per un risparmio di 50,7 milioni di euro l’anno.
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell’ efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’ anno scolastico 2015-2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, D. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
b) una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all’anno scolastico 2015-2016.
11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di euro 10 milioni a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.
10 milioni dei risparmi saranno utilizzati per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi delle segreterie scolastiche.
12. Dall’attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e 50,7 milioni a decorrere dall’anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari ad euro 10 milioni, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del MIUR
Se non verrà emanato il decreto di cui sopra entro il 31 luglio 2015, i 50,7 milioni di euro saranno defalcati dal bilancio del MIUR dalle spese per acquisti di beni e servizi.
26. Al fine di una piena attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione dell’istruzione scolastica, l’INVALSI è autorizzato ad integrare il programma straordinario di
reclutamento di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.
L’INVALSI è autorizzato ad effettuare tutte le assunzioni previste dalla sua pianta organica.
27. All’onere conseguente alle procedure di cui al comma 26, pari ad euro 593.000 per La copertura delle spese ( 593.000 euro per il 2015 e 692.000 dal 2016) è effettuata mediante l’anno 2015 e 692.000 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
correlativo prelievo dalla legge 440/97 (Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa).
31. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;
b) dopo le parole “debitamente certificati” sono aggiunte in fine le seguenti: “ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015”.
Per i piani di edilizia scolastica, il termine per l’affidamento dei lavori (pena la revoca dei finanziamenti) è prorogato al 28 febbraio 2015 e il trasferimento delle risorse agli enti locali, in assenza del collaudo delle opere al 31 dicembre 2014, è posticipato al 31 dicembre 2015.

Leggi la scheda di analisi della Uil scuola

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