Giungono in redazione diverse segnalazioni secondo cui le scuole non farebbero rientrare il sabato e la domenica nel contratto di supplenza quando il titolare, assente fino a venerdì, si riassenta dal lunedì successivo. La motivazione è che il supplente non ha completato tutto l’orario settimanale.
L’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
“…ha ugualmente diritto…”cioè nel caso in cui la domenica non rientri appunto nel periodo di durata del rapporto di lavoro.
Abbiamo già affrontato l’argomento in questa guida puntualizzando che la domenica può essere retribuita a condizione non solo che il contratto sia stato stipulato dal lunedì al sabato, anche se in più scuole, ma anche che il docente abbia completato TUTTO L’ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO (per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.)
Molti docenti ci segnalano che le scuole applichino tale normativa ovvero considerino il “vincolo” del completamento dell’orario settimanale ANCHE nel caso in cui il titolare, assente fino al sabato, proroghi l’assenza (anche se con diversa tipologia) dal lunedì successivo senza quindi mai rientrare in servizio.
Diciamo alle scuole che ciò non è corretto e che stanno sbagliando riferimento normativo.
Quest’ultimo caso, infatti, è quando al supplente già in servizio spetta la continuazione della supplenza perché il titolare si assenta nuovamente senza fare rientro in servizio. Non c’entra nulla la questione “del sabato e della domenica” contemplata dal citato art. 40/3.
Il riferimento normativo è in questo caso l’art. 7/4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore) che dispone:
“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
Giova ricordare che tale disposizione non è “ferma” al 2007 ma è richiamata dal Ministero ogni anno: ultima in tal senso è la nota 8481/2014 (anno sc. 2014/15) punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) relativa al conferimento delle supplenze:
“Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
“…INTERROTTO DA GIORNO FESTIVO, O DA GIORNO LIBERO, OVVERO DA ENTRAMBI […] GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO”.
Non c’è quindi nulla da interpretare e il riferimento non può che essere questo.
Pertanto, se il titolare è assente fino al venerdì o fino al sabato o ancora il sabato è il giorno libero a cui segue la domenica (festivo), e dovesse poi riassentarsi dal lunedì successivo, senza quindi riprendere servizio, il contratto del supplente, con scadenza il venerdì, deve essere obbligatoriamente prorogato a partire dal sabato (il sabato è infatti il “giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto…”) e quindi necessariamente includere anche la domenica fino poi alla nuova data di scadenza che coincide con l’ultimo giorno della nuova assenza del titolare.
Si noti come l’art. in questione (e la nota MIUR) non fa riferimento al completamento dell’orario settimanale, cosa che invece deve necessariamente sussistere per pagare al supplente anche le giornate del sabato e della domenica quando il titolare riprende però servizio il lunedì.
Pertanto, la questione del pagamento del sabato e della domenica è una cosa (art 40/3 CCNL/2007), la continuità didattica del supplente è un’altra (art. 7/4 DM 131/07 e nota ministeriale).
Riportiamo a tal proposito degli esempi utili sia ai docenti, sia alle scuole:
- Titolare di I grado con cattedra (18 ore) assente da lunedì fino a sabato. Il lunedì successivo RIPRENDE servizio. Al supplente nominato per l’intero orario settimanale spetta il pagamento della domenica (art. 40/3 CCNL/2007);
- Titolare di I grado con cattedra (18 ore) assente da lunedì fino a venerdì con sabato giornata libera o settimana corta adottata dalla scuola. Il lunedì successivo RIPRENDE servizio. Al supplente nominato per l’intero orario settimanale spetta il pagamento del sabato e della domenica (art. 40/3 CCNL/2007 e nota ARAN del 28 aprile 2008);
- Titolare di I grado con part time o spezzone orario (es. 9 ore) assente da lunedì fino a sabato. Il lunedì successivo RIPRENDE servizio. Al supplente nominato NON per l’intero orario settimanale non spetta il pagamento della domenica (art. 40/3 CCNL/2007). Stessa cosa se il titolare è assente fino a venerdì con sabato giornata libera o settimana corta adottata dalla scuola. Ciò che rileva, infatti, ai fini del pagamento della domenica (e del sabato) è l’orario settimanale che in questo caso non è “intero”, anche se la settimana è stata completata.
- Titolare di I grado con part time o spezzone orario (es. 9 ore) OPPURE con cattedra (18 ore) assente da lunedì fino a sabato OPPURE da mercoledì al sabato OPPURE anche solo il sabato. Il lunedì successivo NON rientra in servizio ma si riassenta (anche con diversa tipologia di assenza). Al supplente in servizio fino all’ultimo giorno di assenza del titolare (in questo caso il sabato) spetta OBBLIGATORIAMENTE il pagamento della domenica ovvero quest’ultima deve essere ricompresa nel contratto di proroga ai sensi dell’art. 7/4 del DM 131/07 e della nota MIUR. Il contratto del supplente, infatti, in caso di proroga, riprende dal GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO. Stessa cosa se il titolare è assente fino a venerdì con sabato giornata libera o settimana corta adottata dalla scuola. In questo caso il contratto avrà decorrenza dal sabato.
La questione è quindi molto chiara.
Ciò che rileva, infatti, ai fini di ricomprendere nel contratto l’eventuale giorno libero e la domenica (o qualunque altro festivo) NON è in questo caso l’orario settimanale che non è “intero” oppure il servizio prestato per l’intera settimana, ma SOLO ed ESCLUSIVAMENTE che il titolare si sia assentato nuovamente dal lunedì successivo senza mai riprendere servizio.
In conclusione, i docenti che si dovessero ritrovare nella situazione della proroga contrattuale dovranno pretendere che il contratto ricominci da dove era terminato, senza soluzione di continuità.