Criteri e modalità per la presentazione delle domande
I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali.
Chi può presentare la domanda?
- personale docente ed educativo
- personale Ata
- personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica
Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.
Scadenza: 15 novembre 2013 (alcuni Uffici Scolastici Provinciali, soprattutto la Toscana, hanno però anticipato la data, controllate nei rispettivi siti)
A chi presentare la domanda?
Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.
N.B. Oltre alla normativa nazionale bisogna fare riferimento ai Contratti integrativi regionali, che possono presentare delle diversità nelle modalità di fruizione.
Come si determina il contingente dei beneficiari?
In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore). Gli uffici scolastici pubblicano, di norma entro il 15 ottobre, il numero massimo di permessi concedibili per ogni settore e ordine di scuola. Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell’operazione.
Decorrenza dei permessi : dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
E’ possibile utilizzare i permessi prima del 1° gennaio 2014?
No, la fruizione dei permessi è per anno solare. Pertanto, qualora siate già iscritti ad un corso e abbiate la necessità di assentarvi, dovete far ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL. Anche dopo la pubblicazione delle graduatorie, in ogni caso la decorrenza dei permessi è dal 1° gennaio.
Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
In base dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.
E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?
La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile
- presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
- l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
La circolare 12/11 della Funzione Pubblica
E’ possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?
Finora molti contratti regionali hanno previsto questa possibilità. La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica invece lo esclude, affermando: ”
“Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”
E’ quindi da vedere in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.
Il docente che usufruisce del permesso studio può essere sostituito tramite supplenza?
No, la C.M. n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio. Avviene tuttavia che qualora il docente abbia concordato con il Dirigente Scolastico una fruizione compatta dei corsi, si possa procedere alla nomina del supplente.
Per quali attività sono fruibili i permessi?
La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.
I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova?
No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.
Chi è in servizio in più scuole a quale deve inoltrare la domanda?
La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all’altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre 2013, ha diritto a presentare la domanda?
Di solito, fino alla data del 15 dicembre, gli USP assegnano 5 giorni di tempo dall’assunzione per la presentazione della domanda. Data la particolarità del caso, è bene contattare il singolo Ufficio Scolastico.
E’ possibile presentare la domanda con riserva?
Alcuni uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi.
E’ dunque possibile presentare con riserva la domanda per il diritto allo studio per la frequenza dell’eventuale PAS (Percorso Abilitante Speciale, per il conseguimento dell’abilitazione)?
Purtroppo non è possibile rispondere con esattezza a questa domanda, in quanto non sappiamo ancora la data di attivazione dei corsi, tuttavia riteniamo che gli Uffici Scolastici debbano preventivare anche una quota di posti da riservare ai partecipanti che saranno ammessi al PAS. Vi consigliamo di sollecitare in tal senso gli Uffici Scolastici a concordare precise modalità con il Miur.
E’ possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda?
No, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.
E’ possibile utilizzare il permesso sempre nello stesso giorno della settimana?
La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.
I docenti che insegnano nelle scuole non statali hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio?
Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.
Criteri per la fruizione dei permessi: sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, stipulati con cadenza quadriennale
Riferimenti normativi
art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot. 31787 del 5/04/1989 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell’08/07/1989, nota prot. n. 7166 del 05/02/1990, cm n.319 del 24/10/1991, telex prot. n. 20880 dell’08/07/1992, cm n. 130 del 21/04/ 2000, CCNL 29.11.2007 (art. 4, comma 4, lett. a), contratto collettivo integrativo regionale.
Se l’Ufficio Scolastico della vostra provincia non ha pubblicato il modello di domanda, fatene richiesta presso la scuola di servizio, o comunque adattate uno dei modelli già esistenti.