Pubblichiamo la scheda prodotta da Gilda degli Insegnanti di Napoli sull’obbligo o meno di partecipazione/sorveglianza degli alunni durante le assemblee di istituto.
Gilda degli Insegnanti di Napoli , a firma del Coordinatore provinciale Prof. Graziano Forlani
“A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute alla nostra O. S. in riferimento ad eventuale obbligo di presenza durante le assemblee studentesche d’istituto della scuola secondaria di secondo grado si ribadisce che non vi è alcun obbligo di presenza dei docenti e pertanto si riporta di seguito quanto pubblicato sul Sito ufficiale del MIUR :
“…. la normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni di svolgimento dell’assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate.
All’assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, “possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti
unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. “
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974
Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14
Circolare ministeriale 312/1979, par. I”
Il sindacato commenta inoltre “E’ appena il caso di ricordare che gli insegnanti non sono “impiegati” , con un orario di servizio da rispettare a prescindere dalle attività programmate, e che qualsiasi ordine di servizio obblighi ad attività scolastiche aggiuntive e difformi da quelle previste dal CCNL vigente ( ore di lezione con alunni e non di permanenza a scuola a qualsiasi titolo, le 40+40 ore art. 29 , tutte le attività funzionali all’insegnamento) possa determinare giusta richiesta di ulteriore pagamento davanti al Giudice del Lavoro.”
Va comunque precisato che, a nostro parere, il Collegio dei Docenti può deliberare per la sorveglianza degli alunni durante le ore di servizio di ciascun insegnante, con le responsabilità annesse.