Nelle more della pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia valide per il triennio 2014/2016 (e ci vorrà un bel po’) i Dirigenti Scolastici devono conferire le supplenze da graduatorie di istituto di III fascia a.s. 2013/2014 con contratti “fino all’avente diritto” ex art. 40, L. 449/97.
Lo stabilisce la circolare MIUR prot. n. 8921 dell’8/9/2014” Si coglie l’occasione per chiarire che, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, potranno essere conferite supplenze fino all’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97.
Le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno, inoltre, essere attribuite al personale AT.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.
Tale nota è stata contestata dal sindacato FLC CGIL, in quanto lo stesso Ministero aveva precisato nella circolare sulle supplenze nota 8481 del 27 agosto 2014 ) che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali i dirigenti avrebbero dovuto stipulare i “contratti dilavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica ”.
E aggiunge che si tratta di una violazione dell’art. 44 del CCNL, poiché le assunzioni a tempo determinano debbono indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Al momento il Ministero non ha accolto la richiesta del sindacato e i contratti stipulati in questi giorni riportano la dicitura “fino all’avente diritto”.