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Supplenze docenti: nomine su sostegno e messa a disposizione

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Dopo le nomine a livello provinciale, numerosi posti di sostegno sono stati restituiti alle scuole che dovranno procedere utilizzando le graduatorie d’istitutoricorso-stabilizzazioneRiepiloghiamo di seguito le procedure da seguire (come indicate nella annuale circolare delle supplenze (nota 8481/14) e in altri provvedimenti normativi) e alcuni ulteriori approfondimenti sulle nomine di sostegno.

Le procedure per le nomine di sostegno

Graduatorie d’istituto non ancora definitive per nessuna fascia

Si utilizzano le vecchie graduatorie con nomine fino all’avente diritto, prioritariamente di specializzati (nell’ordine da I, II e III fascia) e poi di non specializzati (nell’ordine da I, II e III fascia).

Graduatorie d’istituto definitive solo per la prima fascia

Se ci sono docenti specializzati in prima fascia la nomina è definitiva. Per le nomine dalle altre fasce si procede con nomine fino all’avente diritto con le stesse modalità indicate sopra.

Graduatorie d’istituto definitive per tutte le fasce

Si individuano, con contratto definitivo, i docenti specializzati scorrendo nell’ordine le graduatorie d’istituto a partire dalla prima fascia. Se non ci sono sufficienti specializzati si verificano le graduatorie di tutte le scuole della provincia a partire da quelle viciniori.

Se restano posti da assegnare e non ci sono messe a disposizione di specializzati (vedi paragrafo specifico), si procede con nomine definitive di docenti non specializzati scorrendo le graduatorie a partire dalla prima fascia.

Ulteriori approfondimenti sul sostegno

Dichiarazione del titolo di sostegno acquisito successivamente

Tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie d’istituto e che conseguono il titolo di sostegno, possono presentare formale richiesta (a mano, con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata), autocertificando il possesso del titolo alla scuola capofila che provvederà a comunicare tale situazione alle altre scuole indicate nel modello B. I docenti interessati saranno inseriti in coda agli elenchi di sostegno delle scuole prescelte. Ovviamente tali docenti avranno diritto solo alle supplenze che dovessero rendersi disponibili dopo la comunicazione del titolo.

Messe a disposizione di docenti specializzati

L’istituto della messa a disposizione non è esplicitamente normato nel regolamento delle supplenze, ma lo scorso anno il Ministero, considerati i numerosi aspiranti non inseriti in nessuna graduatoria trattandosi del terzo anno di vigenza delle graduatorie 2011/2014, ha pubblicato alcune note di chiarimento. L’ultima in ordine di tempo è la nota 9594/13 nella quale si chiarisce che possono presentare, in una sola provincia, la domanda di messa a disposizione solo i docenti che non sono inclusi in alcuna graduatoria per quell’insegnamento (per non violare il vincolo di una sola provincia di inclusione) con le modalità di autocertificazione indicate nella nota stessa. I Dirigenti scolastici, prima di nominare docenti non specializzati, dovranno (nel rispetto della Legge 104/92) utilizzare le messe a disposizione di docenti specializzati, verificandone preventivamente il possesso dei requisiti ed il rispetto dei vincoli per evitare contenziosi successivi. In ogni caso i docenti che inviano la messa a disposizione avranno diritto solo alle supplenze che dovessero rendersi disponibili dopo tale comunicazione, analogamente a quanto avviene per coloro che dichiarano successivamente il possesso del titolo.

La nota 9594/13 prevede anche che il Dirigente scolastico che ha ricevuto più domande di messa a disposizione debba graduarle. Una volta accertata la presenza dei requisiti (possesso del titolo di accesso e del diploma di specializzazione e non inclusione in graduatoria d’istituto per l’insegnamento indicato), il Dirigente può stabilire, dandone comunicazione all’albo, una data entro la quale graduerà le domande in base al voto del titolo di accesso (abilitazione o titolo di studio) e pubblicherà una graduatoria degli aspiranti (prima gli abilitati, poi i non abilitati) da cui attingerà per le supplenze, specificando che eventuali ulteriori messe a disposizione giunte successivamente saranno inserite in coda in base alla data di arrivo.

Alleghiamo un facsimile della domanda di messa a disposizone.

Aree di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Ricordiamo che l’art. 15 comma 3-bis della legge 128/13 ha abolito la suddivisione in aree del sostegno, salvaguardando solo le attuali graduatorie ad esaurimento.

Nelle graduatorie d’istituto, quindi, la divisione in aree vale solo per la prima fascia degli specializzati (se un’area si esaurisce, si possono utilizzare le altre aree), mentre per le altre fasce (vedi DM 353/14 art. 4 comma 13) e per i non specializzati (vedi nota 8481/14, sezione posti di sostegno, penultimo paragrafo) non esiste alcuna suddivisione in aree e pertanto le graduatorie incrociate vanno costituite utilizzando tutte le classi di concorso.

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