Parliamo oggi di proroga e conferma dei contratti per le supplenze stipulate da Graduatorie di istituto, e di due “leggende” che circolano nelle istituzioni scolastiche: il titolare deve rientrare tra un’assenza e l’altra, se cambia la tipologia, e la possibilità di chiamare il supplente per il docente che usufruisce della Legge 104/92. Un caso particolare: supplenza su riduzione oraria per allattamento.
L’istituto della proroga e della conferma dei contratti per i docenti assunti a tempo determinato è contenuto nel D.M. 131/07 che all’art. 7 (“Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto”), commi 4 e 5 precisa:
Comma 4: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”;
Comma 5: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni“.
Una domanda molto frequente (non solo da parte dei docenti ma anche delle segreterie scolastiche) è se il diritto del supplente alla proroga o conferma del contratto decade al cambio della tipologia di assenza del titolare nonostante quest’ultimo, tra un’assenza e l’altra, non rientra effettivamente in classe.
È utile precisare che il diritto non decade assolutamente in quanto ciò che rileva ai fini del diritto alla proroga/conferma della supplenza è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare e non la causa che ne ha determinato l’assenza.
Pertanto al cambio della tipologia di assenza del titolare la scuola non dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto ma proporre la proroga/conferma del contratto al supplente già in servizio.
Come si evince dalla lettura degli articoli sopra citati, infatti, non si fa riferimento alcuno alla tipologia dell’assenza ma solo alla continuità della stessa: l’ art. 7/4 recita “…senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento…”; l’art. 7/5: “…primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni…”).
La proroga/conferma della supplenza spetta dunque di diritto indipendentemente dalla tipologia dell’assenza del titolare: ciò che rileva è che il docente titolare non rientri fisicamente in classe tra un’assenza e un’altra (la proroga è valida anche se il primo periodo di assenza è interrotto da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento; la conferma è valida anche se tra il primo e il secondo periodo di assenza vi è un periodo di sospensione delle lezioni).
Tale proposta di proroga/conferma potrà ovviamente essere rifiutata dal supplente senza incorrere in alcuna sanzione.
Solo al secondo rifiuto nella stessa scuola il supplente andrà incontro alla sanzione stabilita dall’art. 8 del D.M.131/07:
“La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia”.
Tale sanzione, come tutte quelle stabilite dall’art .8, avrà gli effetti solo per l’anno scolastico in corso.
A questi dubbi (si spera risolti) aggiungiamo due “leggende” che circolano nelle istituzioni scolastiche:
1) Il titolare ha l’obbligo di rientrare in servizio tra un’assenza e l’altra, qualora cambi la tipologia dell’assenza
2) il docente che fruisce dei permessi 104/92 (3 giorni al mese) non può essere sostituito da un supplente.
Tutte e due le questioni sono prive di fondamento normativo:
1) nessuna norma impone ad un docente il rientro in servizio tra un’assenza e l’altra, qualora cambi la tipologia dell’assenza (es. primo periodo di assenza per malattia, o altra tipologia di assenza, e secondo periodo di assenza per congedo parentale/permessi 104/92, o altra tipologia di assenza, senza rientro effettivo in classe);
2) altresì nessuna norma stabilisce che il docente assente per i giorni di cui alla legge 104/92 non possa essere sostituito da un supplente temporaneo (se quindi il titolare non rientra in classe tra una prima assenza per malattia, o altra tipologia di assenza, e una seconda assenza per fruizione dei permessi 104/92, al supplente dev’essere garantita la continuità didattica e quindi la proroga/conferma del contratto).
Invitiamo dunque i dirigenti a rispettare quanto stabilito dal D.M. 131/07 e tutelare così la continuità didattica degli allievi e dei docenti.
In un caso però non spetterà la proroga della supplenza al docente già in effettivo servizio, cioè quando il cambio della tipologia dell’assenza del titolare rende il posto vacante/disponibile e ci troviamo prima del 31/12.
Es. Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 13 dicembre (non importa se il contratto fino al 13 dicembre abbia avuto delle proroghe o sia stato unico.
Supponiamo che l’ultimo certificato abbia come data il 13 dicembre).
Il supplente sottoscriverà un contratto fino a quest’ultima data.
Il pagamento della supplenza è a carico della scuola (ciò accadrà per tutte le supplenze brevi fino al 31/12/2012. Dal 1/1/2013 anche tali supplenze saranno a carico del Tesoro).
Il titolare il 14 dicembre (ma anche una data antecedente) lascia però il posto rendendolo vacante/disponibile causa decesso, oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra tipologia di congedo/aspettativa per tutto l’anno:
in questo caso al supplente già in vigenza di contratto non potrà essere effettuata una proroga del contratto ai sensi dell’art. 7 comma 4 sopra citato (che riguarda esclusivamente i casi di proroga per “supplenze temporanee”), e il posto verrà assegnato alle graduatorie ad esaurimento con termine 30/6 o 31/8 (e assegnato alle graduatorie d’istituto con una nuova convocazione solo se esaurite quelle ad esaurimento).
A nulla rileva se il docente titolare assente fino al 13/12 sia di ruolo oppure supplente al quale l’Ufficio Scolastico Territoriale o la scuola polo aveva assegnato tale posto (al 30/6 o 31/8) in sede di convocazione.
Ciò che rileva è solo la data in cui tutto ciò avviene (qualsiasi purché prima del 31/12) e la natura del posto (vacante/disponibile per tutto l’anno scolastico). Il pagamento è a carico del Tesoro.
Al contrario, gli artt. 7/4 e 7/5 si dovranno sempre applicare se ci troviamo dopo il 31/12.
Es. Titolare assente per malattia (o altra tipologia di assenza che si configuri come “temporanea”) dal 20 ottobre al 13 febbraio (non importa se il contratto fino al 13 febbraio abbia avuto delle proroghe/conferme o sia stato unico (potrebbe avere avuto delle proroghe anche all’interno del periodo di interruzione delle attività). Supponiamo che l’ultimo certificato riporti comunque la data del 13 febbraio).
Il supplente sottoscriverà un contratto fino a quest’ultima data.
Il titolare il 14 febbraio (ma anche una data antecedente al 14 purché successiva al 31/12), lascia il posto disponibile causa decesso, oppure perché collocato in aspettativa per dottorato di ricerca o altra assenza per tutto l’anno: in questo caso al supplente già in vigenza di contratto viene effettuata, ai sensi dell’art. 7 comma 4 sopra citato, una proroga del contratto direttamente fino al termine delle lezioni (più contratto per gli scrutini ed eventuali esami).
Ciò ovviamente avviene anche nei casi della conferma del contratto quando il supplente sostituisce il titolare fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (es. fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale o Pasqua) e il titolare rende disponibile/vacante il posto alla ripresa delle lezioni (es. il 7 gennaio o il primo giorno di lezione dopo le vacanze di Pasqua, l’importante è che la data sia successiva al 31/12). In questi casi si applica l’art. 7/5 del D.M. 131/07.
Questo perché dopo il 31/12 la supplenza su un posto vacante/disponibile non è più di competenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale e ha la valenza giuridica di “supplenza temporanea” e ad essa si applicano tutti gli articoli relativi alle supplenze di competenza del dirigente scolastico.
La scuola dunque non dovrà in questo caso riscorrere la graduatoria d’istituto ma effettuare un nuovo contratto (di proroga o conferma a seconda dei casi) al supplente già in servizio.
Un caso particolare: Proroga o conferma del contratto quando il titolare rientra e fruisce della riduzione oraria per allattamento
Come già riportato, l’art. 7 comma 4 del D.M. 131/2007 recita: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall´insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
L’articolo citato, nel regolamentare la continuità didattica utilizza l’espressone inequivocabile di “precedente contratto” facendo comunque e per forza di cose riferimento ad una proroga che altro non è che un “nuovo” contratto, senza però alcun “legame” con la quantità della prestazione né con la tipologia dell’assenza.
Infatti, anche quando la proroga è effettuata per le stesse ore del “precedente contratto” si configura comunque come un “nuovo contratto” (tant’è che al docente viene effettuata una “nuova proposta” che il docente può rifiutare o accettare).
Non vi è dunque alcun impedimento ad assicurare la proroga della supplenza al docente già in servizio nel caso in cui la titolare riduca l’orario di lavoro lasciando solo alcune classi.
È questo il caso del supplente che sostituisce un titolare per tutte le ore di servizio (quindi in tutte le classi in relazione all’orario d’insegnamento del titolare) e il titolare rientra lasciando solo alcune classi e prestando la sua attività d’insegnamento per un orario ridotto.
Ciò che rileva ai fini della proroga della supplenza, come indicato nell’articolo citato, è l’ulteriore assenza della titolare, senza soluzione di continuità (unica caratteristica richiesta dalla norma), nelle classi che rimarrebbero al supplente e nelle quali il titolare di fatto non rientra fisicamente (è il dato oggettivo e l’unico da prendere in considerazione da cui scaturisce il diritto alla proroga per continuità didattica).
Pertanto il supplente in effettivo servizio può continuare la supplenza solo nelle classi coinvolte nella riduzione oraria e dunque gli spetta di diritto la proposta di proroga della supplenza per continuità didattica.
Affinché però ciò possa avvenire, la docente titolare dovrà preventivare insieme al dirigente l’orario da effettuare nelle classi (e quindi decidere su quali classi prendere effettivo servizio) prima del suo rientro dal congedo di maternità (parentale o altra tipologia di assenza), in modo da rientrare a scuola direttamente con la riduzione delle ore.
Se invece tale orario venisse stabilito dopo l’effettivo rientro, cioè dopo il rientro della docente titolare su tutte le classi (quindi per tutto il suo orario), allora la supplente non ha diritto alla continuazione del rapporto di lavoro e sulla riduzione delle ore che si verranno a determinare la scuola dovrà riscorrere la graduatoria d’istituto (questo perché se la titolare rientra su tutte le classi, e solo successivamente al suo rientro effettivo si determinerà la riduzione oraria, termina il diritto della continuità didattica del supplente).
Ricordiamo che, al pari della proroga, al supplente in effettivo servizio spetta, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. 131/07, la conferma del contratto se per esempio la titolare rientra in servizio dopo un periodo di sospensione delle lezioni:
es. il supplente sostituisce la titolare per tutto l’orario di servizio fino all’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale o Pasqua e la titolare rientra in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni usufruendo direttamente della riduzione orario.
Anche per questo caso (conferma del contratto) vale ciò che abbiamo detto in precedenza sulla questione di un accordo tra titolare e dirigente che necessariamente deve avvenire prima del rientro della stessa titolare a scuola.