Sono una insegnante a tempo indeterminato classe A059 e ho usufruito in passato dell’aspettativa per motivi di lavoro di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL 2007 che prevede che «il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova».Vorrei ora richiedere l’aspettativa di cui all’art. 18 della legge 183/ 2010,Collegato lavoro ,che testualmente prevede che «i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali». Le due aspettative sono tra loro cumulabili dallo stesso dipendente in anni diversi?
L’istituto dell’aspettativa continua ad essere disciplinato dagli articoli 69 e 70 del decreto del presidente della repubblica n. 3/1957. Le aspettative di cui all’articolo 18 del contratto scuola 2007 e quella di cui all’articolo 18 della legge 183/2010, se fruite dallo stesso dipendente, sono cumulabili fino ad un massimo di due anni e mezzo nell’ultimo quinquennio.
ItaliaOggi