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SENTENZA – MAESTRA CONDANNATA PER MALTRATTAMENTI, PAGA ANCHE LA DIRETTRICE, ECCO PERCHE’

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C’è una sentenza della Corte di Cassazione (17 settembre 2014, n. 38060) che chiarisce definitivamente il concetto di responsabilità del dirigente nel caso in cui una maestra maltratta i propri allievi. 

buono studio10Arresti domiciliari anche per il direttore di una scuola che non impedisce in concreto i maltrattamenti posti in essere da un docente nei confronti degli alunni. Una recente sentenza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2014, n. 38060) ha, infatti, precisato che la misura cautelare, assunta sull’insegnante a titolo di responsabilità diretta e personale, è altresì applicabile verso il dirigente della scuola che non solo e non tanto abbia impedito il protrarsi dei fatti, ma si sia anche maldisposto nei confronti delle segnalazioni ricevute dal personale (collaboratori ed altri docenti).
I fatti risalgono alla primavera dello scorso anno quando una maestra e la coordinatrice di un asilo comunale vennero tratte in arresto a sèguito di una indagine della polizia dalla quale era emerso che i bambini subivano in classe maltrattamenti e percosse, che sembra durassero da anni. Le forze dell’ordine avevano collocato, in segreto, nelle aule e negli ambienti della scuola una serie di telecamere che hanno registrato numerosi episodi di maltrattamenti. Pare anche che la maestra prendesse frequentemente di mira alunni portatori di disagi ed esortasse, quasi comandasse, i ragazzi più grandi a malmenare, umiliare ed offendere i più piccoli ed indifesi.
Di tali fatti, nel corso del tempo, veniva informata la coordinatrice-direttrice a mezzo di segnalazioni verbali di una collaboratrice e di alcune insegnanti, e tuttavia la responsabile non adottava alcuna attività di indagine e meno ancora dei provvedimenti. Sulla figura dirigenziale, annotano i giudici, è posto dalla legge, con gravità, l’obbligo di vigilanza, che nel caso specifico (scuola dell’infanzia, quindi con soggetti privi di adeguate forme di autodifesa personale e di carattere in formazione) doveva essere più incisivo alla luce di quanto stava accadendo, e di quanto emergeva dalle segnalazioni che erano state ricevute. Queste considerazioni hanno portato la Cassazione a ritenere congrua la misura preclusiva della libertà personale anche sulla direttrice, a poco rilevando che la stessa si era, semplicemente, limitata a segnalare il caso – a titolo di informativa – agli organi superiori, nella fattispecie gli uffici comunali, che stando ad alcune dichiarazioni pare non abbiano, nemmeno da parte loro, proceduto con determinazione ed efficienza su quanto veniva esposto.

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