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DIRITTO AL COMPLETAMENTO – SE LE ORE SI ACCAVALLANO DEVO RIFIUTARLE?

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Sono un insegnante di scuola secondaria di primo grado ed una mia collega precaria mi ha riferito che in questi giorni ha ricevuto chiamate da alcuni istituti per delle supplenze che però non ha potuto accettare perché alcune ore si accavallano e nessun degli istituti è disponibile a modificare l’orario. È legittimo questo comportamento da parte delle scuole? E nel caso non lo sia come deve comportarsi per far valere i propri diritti?
lettera firmata

perf1La preclusione del diritto al completamento è da considerarsi illegittima. L’articolo 40, ultimo comma, del vigente contratto di lavoro non pone, infatti, alcuna condizione ai fini del diritto. A questo proposito, si veda anche la nota Prot. AOOUSPVE 14933, emanata il 21 settembre 2011 dall’ufficio scolastico per il Veneto, ambito territoriale Venezia, con la quale l’amministrazione ha chiarito che l’art. 4 del decreto 131/2007 e l’art. 40, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene assegnata una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d’orario. E proprio perché si tratta di un diritto, l’ufficio ha invitato i dirigenti scolastici «a mettere in atto tutte le iniziative per agevolare tale diritto al completamento anche con possibili adattamenti dell’orario scolastico». Quanto all’orientamento della giurisprudenza, ad oggi, va segnalato l’unico precedente collegiale disponibile, concernente una pronuncia della Corte d’Appello di Potenza, che nega l’esistenza del diritto in presenza di incompatibilità con l’orario delle lezioni (n.72/2012). Va detto, inoltre, che la sentenza non è ancora passata in giudicato, perché la parte soccombente ha presentato ricorso per Cassazione e, allo stato, il giudizio è ancora pendente.

Antimo Di Geronimo

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