fbpx

Graduatorie terza fascia ATA 2014: quanto vale servizio militare, civile e prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL.

1942

tecnicadellascuolaAnalisi della valutazione dei servizi prestati negli EE.LL., servizio Militare di Leva e Servizio Civile nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per l’aggiornamento valido per il triennio 2014/17. Vediamo insieme la nostra nuova scheda.

biennaleServizi prestati EE.LL.:

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.

Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

Servizio Militare di leva:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

Segui su Facebook le news della scuola e partecipa alle conversazioni. Siamo in 140mila

Servizio Civile

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico.

Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria.

In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.

L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro……. (art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.

In questo articolo