Ogni anno riceviamo segnalazioni di colleghi che si vedono arrivare il medico fiscale a qualsiasi ora oppure la scuola di servizio che gli invia 2 o 3 visite fiscali nello stesso periodo di prognosi.
Ricordiamo a tutti che le visite fiscali sono ora disciplinate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. n° 206 del 18 dicembre 2009 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 15 del 10 gennaio 2010 ed entrato in vigore dal 4 febbraio 2010 – “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”.
Di seguito indichiamo il link e ve ne consigliamo un’accurata lettura, essendo anche di facile comprensione in quanto molto chiaro preciso e conciso !
Clicca qui per leggere il D.P.C.M.
Dalla lettura della norma si legge chiaramente che:
1. il medico fiscale può citofonare al nostro campanello solo nelle seguenti fasce orarie 9:00 – 13:00 al mattino e 15:00 – 18:00 al pomeriggio di tutti i giorni compresa la domenica, i giorni non lavorativi ed i festivi (purché quest’ultimi ricadano nel periodo di prognosi, ovviamente);
2. la scuola di servizio può inviare una sola visita fiscale per ogni certificato medico, quindi, supponiamo che il lavoratore si ammali ottenendo il rilascio di un certificato di 20 giorni di prognosi dal medico personale, la scuola, in questi 20 giorni, può inviare una e una sola visita fiscale e non quanto pare e piace al preside o all’assistente amministrativo addetto all’ufficio del personale;
3. la visita fiscale non è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Pertanto, nella gestione della malattia del personale scolastico, tutte le dinamiche che non rispettano il presente D.P.C.M. sono considerate “un abuso arbitrario ed illegittimo ed una violazione al diritto alla malattia del lavoratore” tanto da parte della scuola quanto da parte del medico fiscale, e quindi nulle e annullabili dall’autorità giudiziaria.