Giungono in redazione diverse email di docenti che ci segnalano che le scuole non permetterebbero al docente con contratto “in attesa dell’avente diritto” di lasciare tale supplenza per un’altra a titolo definitivo (quindi con data certa), paventando chissà quale sanzione o un assoluto divieto in tal senso.
Segnaliamo intanto alle scuole, ma lo dovrebbero conoscere a memoria, il fascicolo del MIUR relativo all’”accertamento convocabilità dei docenti dalle graduatorie di istituto” (Piattaforma VIVIFACILE) in cui il Ministero molto chiaramente alla lettera G scrive:
“Per costante orientamento è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo. Ne deriva una costante situazione di convocabilità per supplenze a titolo definitivo nei riguardi di coloro che siano già impegnati per supplenze “in attesa dell’avente titolo”.
Pertanto, “è SEMPRE consentito”…. E “ne deriva una COSTANTE SITUAZIONE DI CONVOCABILITÀ”….
Ricordiamo anche la Nota MIUR 7138/2011 “E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio 2011-2014. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2011-2014.”
Tale nota è ovviamente applicabile tutti gli anni, proprio in virtù del contenuto della lettera “G” sopra richiamata che è un’operazione che le scuole applicano tutti gli anni scolastici per reperire i supplenti dalle Graduatorie di Istituto.
In conclusione, non solo al docente spetta lasciare la supplenza di “avente titolo” per una supplenza con data certa (e senza subire alcuna sanzione), e questo indipendentemente se la supplenza fino avente titolo è stata assegnata dalle precedenti graduatorie di istituto 2013/14 o da quelle già definitive del 2014/15 (la lettera G afferma che è “sempre consentito”…), ma dal momento che le istruzioni sopra riportate sono fornite dallo stesso MIUR alle scuole, queste ultime SONO OBBLIGATE a convocare tali supplenti “fino ad avente titolo”, se la supplenza che devono offrire è a titolo definitivo.
Chiediamo alle scuole di rispettare le disposizioni ministeriali.