Il messaggio 29 agosto 2014 sottolinea innanzi tutto l’opportunità di ricorrere alle supplenze soltanto in casi di stretta necessità (avvio delle attività didattiche, laddove non sia possibile organizzare un orario provvisorio). Quindi si sofferma sulle seguenti casistiche:
- Supplenze in attesa del titolare avente diritto
- Posti disponibili fino al termine delle attività didattiche
- Ore non costituenti cattedra
- Posti che si rendono disponibili per restituzione anticipata ai ruoli metropolitani, trasferimenti o ricollocamenti d’ufficio
- Supplenze in sostituzione di docenti assenti
Per quanto riguarda la data d’inizio dei contratti, i Dirigenti Scolastici devono attenersi alla normativa in vigore, in base alla quale il conferimento delle supplenze è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Nel caso dei contratti stipulati in attesa dell’arrivo del titolare e per ore non costituenti cattedra, pertanto, tale data non potrà essere antecedente alla data di inizio delle lezioni.
I contratti devono essere inviati tramite posta certificata all’Ufficio scrivente all’indirizzodgsp05@cert.esteri.it I contratti devono essere inviati entro il termine tassativo di 5 giorni dalla stipula