Malattia personale della scuola: qual è il periodo massimo di assenze? Che differenza c’è tra personale assunto a tempo determinato e indeterminato? Tutte le assenze rientrano nel computo dei giorni? Utile guida per tutto il personale della scuola.
PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO
Al personale assunto a TEMPO INDETERMINATO spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).
Durante tale periodo:
Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo
Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.
I primi 18 mesi di assenza per malattia (art. 17 comma 1 CCNL/2007) sono utili alla maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse; all’anzianità di servizio; alla progressione della carriera; al trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine rapporto.
Le assenze per malattia retribuite o parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Terminati questi 18 mesi il dipendente può richiedere un ULTERIORE PERIODO DI 18 MESI.
Tali assenze (dal 19° al 36° mese art. 17 comma 2 CCNL/2007), su richiesta specifica del dipendente in casi particolarmente gravi, sono concedibili SENZA RETRIBUZIONE, interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, e sono utili solo per la conservazione del posto. Possono però essere riscattati ai fini pensionistici, a domanda, se successivi al 31.12.1996.
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PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO
Personale con contratto stipulato per l´intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
Rientra in questa tipologia il personale che ha stipulato un contratto a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie provinciali o conferito al 30/6-31/8 dal Dirigente scolastico (in quest’ultimo caso si tratterà di un incarico assegnato per esaurimento delle Graduatorie Provinciali o al 30/6 per spezzoni pari o inferiori le 6 ore).
Rientra altresì l’incarico per materia alternativa alla religione cattolica, con termine direttamente il 30/6.
Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:
nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA ASSEGNI.
Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee
Rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal Dirigente scolastico (sostituzione del titolare collocato in malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), comprese le supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al “termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di maternità).
Sono escluse quindi solo le supplenze conferite direttamente al 30/6 o 31/8 (es. spezzoni pari o inferiori le 6 ore o supplenze conferite su posto libero in organico di fatto o di diritto prima del 31/12).
Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in UN ANNO SCOLASTICO pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (non esistono deroghe).
QUALI ASSENZE NON RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO?
Per tutto il personale assunto a tempo indeterminato e determinato (anche se supplenza breve):
RIENTRANO nel periodo di comporto:
Tutte le assenze di malattia comprese le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero (esclusi quelli per l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti da parte del dipendente affetto da grave patologia) e le visite specialistiche (quest’ultime solo se imputate a malattia).
NON concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
L’INAIL, nelle circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che con nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008, di risposta all’interpello n. 32 del 19 agosto 2008 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che l’articolo 12 del D.P.R. n. 1026/1976 considera l’interruzione di gravidanza prima del 180° giorno come aborto e non come parto; qualificandosi dunque, come “malattia determinata da gravidanza”, ad essa si applicherà la tutela prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui tale assenza non rientra nel periodo di comporto.
Nello stesso interpello, il Ministero del Lavoro afferma che ai fini della prova della morbosità determinata da gravidanza non è necessaria la produzione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, ma basta un certificato rilasciato da un medico di base convenzionato.
In questo caso, quindi, i relativi giorni di “malattia” non saranno computabili nel periodo massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro.