Annullamento dei decreti del MIUR che autorizzano, a decorrere dall’a.s. 2014/2015, l’abbreviazione del percorso di studi da cinque a quattro annualità per la mancata acquisizione del parere del CNPI.
Con la recente sentenza n. 9694 del 2014 il TAR Lazio ha dichiarato illegittimi i decreti assunti dal MIUR che autorizzavano in via sperimentale, soltanto presso alcuni istituti scolastici, l’abbreviazione del percorso di studi da cinque a quattro annualità prevedendo quindi la riduzione di un anno del percorso formativo necessario per ottenere il titolo di studio.
La FLC CGIL ricorrente ha evidenziato ancora una volta la mancata acquisizione del parere del CNPI e sul punto, i giudici amministrativi del Lazio, richiamando il proprio precedente, confermato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 866 del 2014, ha rilevato che “ la disciplina dettata dal d.lgs n. 233 del 1999, sebbene in ipotesi in contrasto con il nuovo assetto di competenze tra Stato e Regioni sancito dalla normativa costituzionale sopravvenuta contenuta nel Titolo V della Costituzione, deve, tuttavia, continuare a trovare applicazione, in omaggio al c.d. principio di continuità dell’ordinamento, anche nel rinnovato quadro costituzionale, finchè non vengano emanate disposizioni legislative conformi al nuovo riparto di competenze [..]”.
La conseguenza di tale comportamento, come conferma la decisione del TAR è che: “ i due provvedimenti istitutivi della sperimentazione negli istituti di istruzione secondaria menzionati sopra sono perciò illegittimi per mancanza del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione “.
Sotto altro profilo il TAR Lazio censura anche il richiamo operato dal Miur rispetto alla necessità di adeguare la durata dei percorsi di istruzione agli standard europei rilevando, sul punto che “in assenza del parere del CNPI che coniughi l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro modifica ordinamentale con i bisogni del territorio, l’adeguamento agli standard europei appare costituire piuttosto una motivazione superficiale ed insufficiente a giustificare l’abbreviazione di un anno. Quest’ultima poi, in assenza di una chiara specificazione circa il valore legale del titolo di studio conseguibile al termine del quinquennio di sperimentazione ea anche in assenza di ogni indicazione circa la sua spendibilità nel modo del lavoro o per il proseguo degli studi universitari appare creare realmente quella sperequazione temuta dalla ricorrente organizzazione sindacale rispetto a coloro che effettuano il corso di studi quinquennale, come si è verificato in occasione di altre sperimentazioni (D.M. 10 marzo 1997).
In conclusione il MIUR viene altresì condannato al pagamento di € 3000,00 a titolo di spese legali.