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GUIDA PER I SUPPLENTI – PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE), COME USUFRUIRNE?

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Art. 3 DPR 395/98 – CM 120/2000 – art. 146 c.1, let. a) p.1 CCNL 2006/2009
Il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato, ha diritto a chiedere i permessi per il diritto allo studio.biennale
In particolare per la partecipazione a:
• corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente
• corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno
• corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari
• corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
Si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, occorre pertanto consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione (art. 64 del CCNL 2006/2009).
La domanda è da indirizzare all’UST, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno, salvo diversa scadenza prevista a livello regionale.

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