È stata pubblicata il 27 agosto 2014 la nota 8481 che fornisce le annuali istruzioni per le supplenze del personale docente, educativo ed ATA.
Nella nota sono state recepite alcune delle nostre richieste, anche se permangono problemi per quanto riguarda gli spezzoni fino a 6 ore, la durata delle supplenze annuali del personale ATA conferirete dal Dirigente scolastico e le ore di programmazione nella scuola primaria.
Speciale assunzioni e supplenze 2014/2015
Norme comuni per docenti e ATA
- È riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell’assunzione, così come sancito esplicitamente dal CCNL 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del CCNL sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell’art. 73 della L. 133/08, che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso, secondo noi, a valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell’orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all’O.M. n. 446/97 (vedi art. 39 c. 13 CCNL 2006-2009). Infine, è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
- Viene precisato chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30/06 per una al 31/08, è anche consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.
- Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
- All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
- Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei Docenti, è valido anche per il personale ATA
- Si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
- Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.
- Abbiamo avuto assicurazione da parte del Ministero di rendere disponibili tutti i posti in organico di fatto, risultanti dopo le operazioni, in modo da poter attribuire fin da subito tutti i posti liberi a supplenza e garantire un sollecito e puntuale avvio dell’anno scolastico.
Personale Docente ed educativo
- Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre. Viene comunque precisato che eventuali posti orari costituiti per la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie restano disponibili anche per le supplenze.
- Scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che a partire da 11 ore deve essere prevista 1 ora di programmazione, con 22 ore, 2 ore.
- Sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
- Per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base alDM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
- Le novità relative ai licei musicali sono analizzate in una specifica notizia.
Comunicazione titolo di sostegno
Tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie d’istituto e che conseguono il titolo di sostegno, possono presentare formale richiesta (a mano, con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata), autocertificando il possesso del titolo alla scuola capofila che provvederà a comunicare tale situazione alle altre scuole indicate nel modello B. I docenti interessati saranno inseriti in coda agli elenchi di sostegno delle scuole prescelte. Ovviamente tali docenti avranno diritto solo alle supplenze che dovessero rendersi disponibili dopo la comunicazione del titolo.
Personale ATA
La circolare del MIUR, per quanto riguarda la parte relativa al personale ATA, ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno scolastico, con alcune delle modifiche da noi richieste.
Anzitutto, abbiamo ottenuto dal MIUR la garanzia che le nomine non saranno a carattere provvisorio (cioè fino all’avente diritto) anche in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, evitando, in tal modo, questioni sull’accettazione di incarichi anche agli ex art. 59 CCNL, che lo scorso anno aveva causato numerosi problemi.
Per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili e/o vacanti di DSGA, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI, il quale prevede, in prima battuta di attribuire questi posti agli assistenti amministrativi disponibili a svolgere queste funzioni in base all’art. 56 del CCNL.