A fronte di numerosi quesiti, il Ministero, anche se con notevole ritardo ha fornito, con la nota 8479 del 27 agosto 2014, alcuni chiarimenti che risolvono alcune difficoltà interpretative segnalate dalle scuole.
Nella nota si precisa con riferimento alla II fascia che:
- L’inserimento nella graduatoria di merito del concorso 2012 non è titolo valido per l’inserimento nella II fascia e che è valutabile ai sensi del punto D2 (3 punti) solo se riferito al medesimo insegnamento
- Le certificazioni linguistiche devono essere valutate, in ragione di una per ciascuna lingua straniera. Si prende in considerazione la certificazione di livello più elevato conseguita in ciascuna lingua straniera.
- Il diploma magistrale (istituto o scuola), essendo riconosciuto come abilitazione, è valutabile come ulteriore abilitazione (D2) per la primaria, l’infanzia e il personale educativo,solo se non è utilizzato come titolo di accesso.
- Per la scuola dell’infanzia e primaria sono valutabili come titoli di studio di livello pari o superiore (D1) le sole lauree almeno quadriennali (vedi nota 4 della tabella di valutazione). Eventuali titoli inferiori sono valutabili solo per gli ITP e le classi di concorso A075 e A076.
- La seconda laurea in scienze della formazione primaria va valutata allo stesso modo del semestre aggiuntivo delle SSIS e pertanto ha diritto solo ai 6 punti aggiuntivi, senza decurtazione del periodo di servizio., come già avviene nelle GAE.
- Si conferma la validità per ambiti e a cascata delle abilitazioni comunque conseguite (TFA/SSIS, PAS/Corsi riservati, ecc) come indicato nell’avviso Miur relativo al TFA, ma valido in linea generale.
- Rispetto ai titoli di servizio si ricorda che:
- non è prevista la valutazione delle “altre attività di insegnamento”;
- uno stesso servizio non è valutabile due volte, come servizio specifico e aspecifico;
- non sono valutabili i servizi prestati per l’insegnamento della religione cattolica né per le attività alternative;
- il servizio prestato nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al punto B.3 lettera f) della tabella è da valutarsi a prescindere dalla tipologia contrattuale, in analogia con quanto disposto per le istituzioni scolastiche paritarie al punto D19 della tabella B di valutazione dei titoli di III fascia.
- I diplomi di perfezionamento di 1500 ore e 60 crediti previsti al punto D7 sono valutabili anche per i docenti diplomati (punti 3)
Relativamente alla III fascia si fornisce analogo chiarimento rispetto alla validità, ai fini del punto C3 della tabella, dei diplomi di perfezionamento anche per i docenti diplomati (punti 3).
Nella nota si chiarisce che i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012 relativo alla scuola primaria che hanno superato la prova obbligatoria, scritta e orale, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, inseriti nelle graduatorie di istituto sono da considerarsi in possesso dell’idoneità richiesta.
Pertanto coloro, che non lo abbiano già segnalato, in occasione della compilazione delle domande, possono produrre reclamo all’atto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie perottenerne il riconoscimento.