Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2014/15, qualora già di ruolo.
1) Gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre se già di ruolo per classe di concorso o posto comune, possono accettare una nuova nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno o altra provincia anche per lo stesso tipo di posto.
2) Sempre per gli inclusi nelle graduatorie di merito (vincitori e idonei) dei concorsi a cattedra tale possibilità vale anche se già di ruolo su posti di sostegno con nomina tratta dalle Graduatorie ad esaurimento o da elenchi tratti da altra classe di concorso nell’ambito delle graduatorie di merito.
Infatti le disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n. 167 (depennamenti), si riferiscono esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.
Si precisa che per l’accettazione e la rinuncia di una proposta di assunzione nel medesimo anno scolastico si deve fare riferimento al punto A.18 dell’allegato del dm 7 agosto 2014.
- Si ricorda, secondo quanto indicato dal punto A.3 delle istruzioni operative, le eccedenze dei posti di sostegno, dovute alle assenze dei candidati, vanno assegnate esclusivamente al sostegno di altre aree o di altro ordine o grado di istruzione., trattandosi di un contingente ad hoc finalizzato alla stabilizzazione dei docenti di sostegno. Solo in ipotesi residuale tali posti potranno essere assegnati ad altre graduatorie.