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Nessun obbligo di presenza dopo il termine delle lezioni

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Riportiamo ennesimo chiarimento in merito alla presenza dei docenti a scuola dopo il termine dellle attività didattiche scritto dalla Gilda Venezia.

futuro sicuro 2Come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un’ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.

 

Non c’è, quindi, dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.

La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all’orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c’è, pertanto, l’obbligo di una “prestazione di servizio pari” alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.

L’O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo grado obbliga i docenti che possono essere utilizzati per sostituzioni a essere presenti in sede nei giorni delle prove scritte.

Nessun’altra prestazione può essere richiesta quale riordino degli armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli insegnanti infatti sono in servizio fino al 30 giugno solo per quegli impegni deliberati ad inizio d’anno dal collegio dei docenti.

Inoltre la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:
“… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. .”

Negli anni scorsi, la segnalazione effettuata dalla Gilda degli Insegnanti, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha trovato il supporto della stessa amministrazione che ha dichiarato l’illegittimità dell’ordine di servizio emanato dai dirigenti ed intimato, alle scuole segnalate, il rispetto delle norme contrattuali.

Questo non esclude la possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.

Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, è il caso di ribadire che esso non sussiste in alcun modo.

 

Gilda degli insegnanti,
Federazione Gilda-Unams,
della provincia di Venezia

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