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Immissioni in ruolo, gli iscritti in Gae vincono la partita dei recuperi

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Relativamente alle immissioni in ruolo del personale docente, la questione che ha tenuto banco in questo mese, animando i vari forum dedicati al settore e i social network, è stata la modalità di attuazione, da parte degli Uffici Scolastici Regionali, dei recuperi previsti dal Testo Unico in materia di Istruzione DL  n. 297/1994 art. 399 c. 2 (“Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva”).

 

images (9)Sull’argomento, il Ministero ha prodotto le note prot. nn. 7955 e 7957 del 7 agosto 2014, contenenti le Istruzioni operative e le determinazioni dei contingenti di nomina distinti per provincia, e ben tre note di chiarimento (la 8004 del 8 agosto 2014, la 2595 del 12 agosto 2014 e la 8162 del 19 agosto 2014).

Come ripercorre bene la Flc Cgil in un articolo dedicato, la prima delle tre note chiarisce che eventuali posti non assegnati ai concorsi precedenti quello del 2012 e restituiti alle graduatorie ad esaurimento non sono da recuperare, confermando quanto già avvenuto lo scorso anno. La seconda precisa che i recuperi devono essere effettuati relativamente ai concorsi 2012 che non erano stati pubblicati entro il 31 agosto 2013, ma la cui validità decorreva da tale anno per assenza di concorsi precedenti. La terza precisa che i recuperi possono essere effettuati solo nel limite dei posti banditi (quindi solo per i vincitori), in quanto la possibilità di scorrimento degli idonei introdotto dal DM 356/14 opera solo a partire dal contingente 2014/2015.

Infine oggi il Ministero informa in un comunicato di avere inviato una nota ai Direttori Generali degli uffici Scolastici Regionali di Calabria, Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto per chiarire come effettuare il recupero dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato che lo scorso anno sono stati assegnati alle GAE (Graduatorie ad esaurimento) perché non si erano ancora concluse le procedure del concorso 2012 e le graduatorie dei concorsi precedenti risultavano esaurite.

Il Miur fa un esempio, ipotizzando questa situazione: “Se lo scorso anno i posti disponibili per le immissioni in ruolo in una specifica classe di concorso erano 100 e sono andati tutti alle GAE e quest’anno ce ne sono 150 il calcolo da effettuare sarà il seguente: – GM: (150/2) + 50 = 125; – GAE: (150/2) – 50 = 25

Nella nota ai Dg – conclude il Miur – viene anche indicato come fare il recupero quando il numero dei posti messi a bando nel concorso 2012 sia inferiore alla quota dei posti riservati al concorso nell’anno scolastico 2013-2014. I calcoli sopra descritti consentono di rispettare le percentuali di legge che stabiliscono che i posti disponibili per le assunzioni in ruolo debbano essere assegnati per il 50% alle GAE e per il 50% alle graduatorie dei concorsi”.

In sede di commento, si rileva che tutte le interpretazioni ministeriali risultano favorevoli allo scorrimento delle graduatorie a esaurimento piuttosto che a quelle concorsuali, essendo la portata dei recuperi sottoposta a molteplici vincoli (specialmente quello definito dalla nota 8162 del 19/08/2014), e che, in linea teorica, si potrebbe avere materia per nuovi ricorsi.

 

 


tuttoscuola.com venerdì 22 agosto 2014

 

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