Si parla spesso di scioperi a oltranza o di blocco degli scrutini, ma è bene sapere che si tratta di azioni non previste dal codice di autoregolamentazione sottoscritto da Ministero e sindacati.
Immancabilmente, quando si diffondono notizie di provvedimenti gravi e pesanti relative al personale scolastico, nei social network si riapre la solita corsa a proporre azioni incisive per costringere il Governo ad ascoltare le voci che arrivano dal mondo della scuola.
Le parole d’ordine sono più o meno sempre le stesse: blocchiamo gli scrutini, sciopero ad oltranza e così via.
In realtà l’azione di sciopero nella scuola è attualmente regolamentata da un accordo sottoscritto nel 1999 dal Miur e dai sindacati in applicazione della legge 83 del 1990.
Le regole sono precise e fino a quando non verranno modificate devono essere considerate un riferimento obbligatorio.
Innanzitutto sono di fatto vietati gli scioperi durante il periodo degli esami e degli scrutini di fine anno.
Così come sono vietati gli scioperi indetti a tempo indeterminato.
Non solo, ma esiste anche un limite annuo di giornate di sciopero: nella scuola dell’infanzia e nella primaria non si può andare al di là degli 8 giorni per ogni anno scolastico, mentre negli altri ordini di scuola non si può superare il tetto dei 12 giorni.
Inoltre la norma stabilisce che “ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi”.
Ma se lo sciopero è indetto a ridosso di una giornata festiva la durata non può essere superiore ad una giornata.
E ancora: “in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 2 giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art.4, comma 1”. Il che significa che non è possibile proclamare uno sciopero quando ne sia già stato indetto uno: è necessario invece aspettare la conclusione del primo, lasciar passare due giorni, indire il secondo sciopero che però non si può svolgere prima che siano trascorsi almeno 10 giorni.
Alle regole non si sottraggono neppure gli scioperi brevi che possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione.
Insomma nel comparto scuola, che è considerato un servizio pubblico essenziale, non può esistere lo “sciopero selvaggio” e – almeno per il momento – l’ipotesi che i sindacati diano disdetta dell’accordo del 1999.