Riportiamo integralmente l’interpretazione del Dott. Max Bruschi in merito al recupero dei posti concorso per le prossime immissioni in ruolo, tratta dalla sua fanpage.
…… aggiorno e ribadisco, ad usum Delphini, la mia interpretazione, assolutamente “accademica”, alla maniera dei “glossatori”… Inutile dire che gradirei una inequivocabile “nota” ministeriale, visto che per di più, quest’anno, manca “l’ombrello” dei direttori generali USR, decaduti a seguito della riorganizzazione e non ancora nominati.
Il quadro generale normativo e paranormativo a “bocce ferme” contempla innanzitutto il testo unico (art. 399) che prevede la compensazione tra GAE e GM, sulla base del principio generale dell’equilibrio delle immissioni dalle due graduatorie e dell’equa ripartizione “50 e 50”. Le “istruzioni” dello scorso anno stabilirono la non compensazione del concorso 2012 rispetto ai posti dati alle GAE e, soprattutto, il mancato scorrimento delle graduatorie di merito oltre i posti messi a bando. Bloccando un disastroso contenzioso, il Ministro ha poi restaurato la “ratio legis” attraverso un proprio specifico decreto, il 356/2014, che ha ribadito il principio di scorrimento delle Graduatorie di merito, che OPERATIVAMENTE decorre dalle immissioni 2014/2015, ma che ha ovviamente una ricaduta retroattiva a decorrere dall’anno 2013/2014, considerato quale “anno zero”. Il DM immissioni e le istruzioni contenute nell’allegato A avrebbero dovuto impartire precise disposizioni attuative, ma alcuni punti hanno avuto bisogno di due successivi chiarimenti per nota ministeriale e risultano a tutt’oggi non inequivocabili.
I punti caldi dell’allegato A sono sostanzialmente tre. Vediamoli uno per uno.
A.4 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.”
Negli anni precedenti, secondo la successiva precisazione Chiappetta, significa “alla decorrenza del bando… “. Dunque, sia pure in stile ministeriale, si crea un primo spartiacque sulla base dell’anno da cui il nuovo concorso avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti: il 2013/2014.
A.5 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso.
Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo. Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.”
A parte quell’ “idonei” usato impropriamente il “punto” opera la “giuntura” auspicata, e ribadisce che le eventuali compensazioni sono disposte a partire dall’anno scolastico 2014/2015, ma riguardano, ove possibile e necessario, le immissioni dell’anno precedente. Qui occorre ribadire la citata “ratio” del 399 e del doppio canale. Non sono legittimi criteri di calcolo che surretiziamente stravolgano l’equilibrio prescritto. La regola del 50 e 50 è ordinatoria e può essere derogato qualora lo squilibrio sia dovuto all’assenza di aspiranti, in un anno “x” di nomine, nell’una o nell’altra graduatoria. Ma alla fine, salvo materiale impossibilità (per assenza di aspiranti), i conti devono tornare. Se prendiamo come “anno 0” lo scorso anno di immissioni, occorre stare attenti a effetti distorsivi dati dal metodo di calcolo. Facciamo un caso. Sulla classe Pippo, nel 2013 ho immesso da GAE 32 persone, in assenza di GM 1999 e con GM 2012 non ancora pronte. Sul 2014, ho 100 immissioni da fare. Divido a metà, e fa 50, poi sottraggo dal contingente GAE i 16 posti assegnati in più l’anno precedente, e fa 34 alle GAE e 66 alle GM. Nel biennio, ho dunque a GAE 32 assunzioni 2013 e 34 assunzioni 2014, che fa 66. A GM, 66 assunzioni da 2014. E l’equilibrio è ristabilito. Se invece sottraggo PRIMA i 16 posti assegnati in più nel 2013, i conti non mi tornano. 100 – 16, uguale 84, diviso 2 uguale 42 a testa. Facendo le somme, avrei a GAE 32 assunzioni da 2013 e 42 da 2104, che fa 74. A GM, 16 recuperi più 42, che fa 58… Non si ristabilisce il 50 e 50, con buona pace del Testo Unico…
A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.”
E’ un altro punto caldo. Ora, il problema è dato dalle situazioni nelle quali il numero sia, quest’anno, pari. La compensazione, ove esercitata, prevederebbe di assegnare DUE posti in più, e non UNO, alla graduatoria precedentemente sfavorita, perpetuando in tal modo lo squilibrio. Le istruzioni parlano, esplicitamente, di POSTI DISPARI, quasi a voler implicitamente indicare di rinviare a successive situazioni di posti dispari il recupero di posti sulle graduatorie precedentemente sfavorite.
Detto in soldoni, le situazioni “recuperabili” sono sostanzialmente
a) graduatoria 2012 non approvata, GM 1999 vuota, posti dati tutti alle GAE nel 2013/2014: vanno recuperati i posti dati in più, assegnandoli alle GM nel 2014/2015;
b) graduatoria 2012 approvata, mancato scorrimento della graduatoria di merito pur in presenza di possibilità assunzionali e redistribuzione alle GAE: occorre un recupero certosino sulla GM vittima del mancato scorrimento;
c) graduatoria 2012 non approvata, GM 1999 con aspiranti, posti distribuiti sulla base dell’art. 399: in base alla norma, non può essere effettuato alcun recupero.
Il ragionamento del Dott. Bruschi coincide nella sostanza da quello spiegato da PSN in questoarticolo